Sentenza del 06/02/2015 n. 2211 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso riguardava la confisca di un apparecchio «Black Slot», sequestrato il 10 giugno 2005 presso un bar e ritenuto privo del nulla osta corrispondente al proprio codice identificativo: l’autorizzazione esibita risultava riferita a un altro apparecchio. C. contestava, con quattro motivi, l’omessa indicazione nell’ordinanza dei termini e del giudice dell’opposizione e l’insufficienza della rimessione in termini, l’esecuzione della confisca prima che il provvedimento fosse esecutivo, la mancanza di prova della violazione e la mancata considerazione del successivo rilascio di un nulla osta, nonché la regolazione delle spese dei gradi di merito. La sentenza impugnata era stata pronunciata dalla Corte d’Appello di Ancona il 5 dicembre 2007, che aveva confermato il rigetto dell’opposizione deciso dal Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, e compensato le spese d’appello.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto a C. S.r.l., l’inammissibilità deriva dal difetto di legittimazione processuale, non avendo partecipato ai precedenti gradi. I quattro motivi proposti da C. C. sono stati dichiarati inammissibili per plurime violazioni dell’art. 366-bis c.p.c.: le censure erano eterogenee e accorpate, i quesiti di diritto erano numerosi, per lo più astratti e privi di corrispondenza univoca con le singole doglianze, e mancavano specifici quesiti di fatto. La Corte non ha quindi deciso nel merito le contestazioni sulla confisca, sulla prova, sull’esecuzione anticipata o sulle spese. Nessuna statuizione sulle spese di Cassazione, poiché l’Amministrazione non si era costituita. Decisione deliberata il 2 dicembre 2014 e depositata il 6 febbraio 2015.
Norme richiamate
E questo per esempio perchè nella rubrica e nell'illustrazione dei mezzi si cumulano una serie numerosa e variegata di censure cui fanno da riscontro un cumulo altrettanto numeroso e variegato di quesiti di diritto - peraltro per lo più assolutamente astratti e meramente interrogativi (Cass. sez. 3, n. 21164 del 2013; Cass. sez. 3, n. 11542 del 2013) - senza alcuna precisa indicazione di corrispondenza tra gli stessi e le censure denunciate e inoltre senza formulazione di specifici quesiti cosiddetti di fatto e così rendendo il tutto inestricabile e quindi impedendo una sicura attività nomofilattica
Nel regime processuale applicato dalla decisione, i motivi di ricorso dovevano formulare quesiti specifici e chiaramente collegati alle singole censure; la loro formulazione cumulativa, astratta o non corrispondente alle doglianze comportava l’inammissibilità.
La norma è menzionata soltanto nella censura del ricorrente sulle spese e non è oggetto di una decisione di merito, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La norma è menzionata soltanto nella censura del ricorrente sulla compensazione delle spese; la Cassazione non ne esamina l’applicazione, data l’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La decisione è processuale: non conferma nel merito la legittimità della confisca, ma lascia ferma la sentenza d’appello perché il ricorso non ha superato i requisiti di ammissibilità.
- Nel regime dell’art. 366-bis c.p.c. applicato al caso, ogni censura doveva essere formulata in modo specifico e accompagnata da un quesito pertinente e univocamente riferibile ad essa; quesiti astratti, accumulati o non coordinati con i motivi esponevano il ricorso all’inammissibilità.
- Una società che non abbia partecipato ai precedenti gradi non può proporre autonomamente ricorso per cassazione in quella stessa controversia, se difetta della necessaria legittimazione processuale.
- Poiché i motivi sono stati dichiarati inammissibili, le questioni sostanziali prospettate — prova dell’irregolarità, rilascio successivo del nulla osta, esecuzione anticipata della confisca e spese dei gradi di merito — non ricevono da questa pronuncia una soluzione di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 feb 2015Sentenza del 06/02/2015 n. 2182 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 feb 2015Sentenza del 06/02/2015 n. 2183 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 feb 2015Sentenza del 06/02/2015 n. 2191 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 feb 2015Sentenza del 06/02/2015 n. 2196 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 feb 2015Sentenza del 06/02/2015 n. 2201 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 feb 2015Sentenza del 06/02/2015 n. 2203 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →