Cassazione Penale, Sentenza n. 10065/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 12/09/2025 con cui il GIP ha respinto l'istanza del condannato di applicare la disciplina della continuazione ex art. 81 c.p. tra varie condanne per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e numerosi reati fine commessi in periodi diversi (1998; 2001-2011; 2005-2009), per mancata sussistenza di un medesimo disegno criminoso, per difetto di specifica allegazione degli elementi che lo dimostrerebbero e perché il GIP ha ricollegato i reati alla sola attitudine abituale del ricorrente e ai suoi numerosi precedenti e alla posizione apicale nel clan Moccia
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso fondato. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia motivato in modo carente e apparente il diniego di continuazione, avendo fatto riferimento quasi esclusivamente ai precedenti penali e alla presunta attitudine del ricorrente a delinquere senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni e le sentenze di merito indicate dalla difesa che avevano riconosciuto la continuazione in situazioni analoghe. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione affinché riesamini la richiesta in conformità ai principi di diritto indicati, valutando concretamente tempi, modalità e gli indici di unitarietà del disegno criminoso
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (continuazione)
L'applicazione della disciplina della continuazione richiede la sussistenza di un unitario disegno criminoso, rappresentato da una deliberazione unitaria precedente alla prima fattispecie o comunque presente al momento in cui l'agente si determina a commettere i reati; non è sufficiente la mera abitualità o la ricaduta nel reato per la qualifica di norma di favore
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La riconducibilità dei reati-fine al programma dell'associazione non determina automaticamente la continuazione: la continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine è configurabile solo se tali reati erano programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a entrare nel sodalizio o comunque esisteva una rappresentazione unitaria delle condotte
Giurisprudenza di legittimità richiamata (principi e indici)
La giurisprudenza individua indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso quali: ridotta distanza cronologica tra i fatti, modalità concrete della condotta, omogeneità del bene giuridico tutelato, condizioni di tempo e luogo. Tali elementi possono essere valorizzati anche solo parzialmente purché significativi; la prova è indiziaria e richiede un esame concreto da parte del giudice
Massime di principio
- La continuazione ex art. 81 c.p. richiede la dimostrazione di una rappresentazione unitaria del disegno criminoso sin dal momento ideativo almeno della prima condotta; la semplice appartenenza a un contesto mafioso o la reiterazione di reati non bastano
- Il giudice che decide sulla continuazione deve esaminare concretamente tempi e modalità delle condotte e motivare puntualmente la valutazione rispetto agli indici di unitarietà (prossimità temporale, omogeneità delle modalità e del bene tutelato, rapporto di causalità/strumentalità tra i reati)
- Quando la richiesta invoca precedenti sentenze che hanno riconosciuto la continuazione in situazioni analoghe, il giudice è tenuto a confrontarsi esplicitamente con quelle argomentazioni; l'omissione di detto confronto può rendere la motivazione apparente e determinare l'annullamento con rinvio
- È onere del ricorrente indicare in termini precisi gli elementi di fatto dai quali desumere la medesimezza del disegno criminoso, ma il giudice non può limitarsi a richiamare genericamente l'abitualità criminale o i precedenti penali per negare la continuazione
- In presenza di carenza motivazionale sull'elemento teleologico della continuazione la decisione è soggetta a annullamento e rinvio per un riesame conforme ai principi richiamati
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