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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32045/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il difensore censura violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. sostenendo che il Tribunale si sarebbe uniformato in modo apodittico e generico al principio di diritto dettato dalla Corte, senza confrontarsi con le censure difensive e travisando le risultanze probatorie (in particolare sulla presunta iniziativa del malavitoso e non del ricorrente nel coinvolgere un soggetto mafioso per la riscossione di una parte di una cartella esattoriale). Si lamenta altresì la condizione di incensuratezza e il trasferimento di domicilio del ricorrente come elementi che avrebbero reso apparente la pericolosità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi di legittimità: il motivo proposto è stato ritenuto manifestamente infondato e, in ogni caso, consistendo in una diversa lettura delle risultanze probatorie, esula dal sindacato di legittimità. È stata altresì ritenuta inefficace la rinuncia al ricorso depositata dal difensore perché sottoscritta senza procura speciale; la concessione successiva degli arresti domiciliari non ha eliminato l'interesse al ricorso in relazione ai profili sostanziali dedotti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p.

    Ricorrente ha invocato la norma per criticare la motivazione del giudice di merito; dalla decisione emerge che la Corte ha ritenuto la censura più come diversa valutazione delle prove che come violazione della norma, quindi inammissibile in cassazione

  • art. 275 c.p.p.

    Analogamente all'art. 274, il ricorso denunciava inosservanza di disposizioni procedurali: la Corte ha ritenuto che le censure non puntassero a specifiche violazioni di legge ma a una diversa interpretazione dei fatti

  • art. 311 c.p.p.

    Richiamato implicitamente per delimitare il sindacato della Corte di cassazione sulle misure cautelari: la Corte non può rivedere la valutazione dei fatti del giudice di merito se non è denunciata violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in cassazione; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • sent. Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione all'istituto della cassa delle ammende: la Corte costituzionale autorizza l'imposizione di somme equitative alla cassa delle ammende anche se non sussiste colpa grave nella presentazione dell'impugnazione

Massime di principio

  • La Corte di cassazione, nelle controversie cautelari personali, non rivede la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito: sono ammissibili in cassazione solo censure che evidenzino violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione
  • Le censure che si risolvono in una diversa ricostruzione dei fatti o in un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie sono, di regola, inammissibili in cassazione
  • La rinuncia al ricorso deve essere manifestata dall'interessato personalmente o tramite procuratore speciale: la sola sottoscrizione del difensore privo di procura speciale è inefficace
  • Il sopravvenuto mutamento della misura cautelare (es. concessione arresti domiciliari) non elimina automaticamente l'interesse a ricorrere quando il ricorso impugna questioni sostanziali relative alla sussistenza delle esigenze cautelari
  • La Corte può condannare il ricorrente alle spese e disporre il versamento alla cassa delle ammende anche se non ricorra la colpa grave, determinando la somma in via equitativa

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