Cassazione Penale, Ordinanza n. 05762/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione sopravvenuta dopo l'annullamento con rinvio e il successivo formarsi del giudicato sulla responsabilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda processuale riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte d'appello. Dal testo emerge che, dopo un precedente annullamento con rinvio, il ricorrente ha dedotto un unico motivo incentrato sull'intervenuta prescrizione del reato maturata successivamente all'annullamento. La Corte rileva però che, a seguito della rinuncia ai motivi di merito, il giudicato ormai formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta, soprattutto perché l'annullamento precedente era già limitato alla sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
Richiamato solo implicitamente dal contesto dell'annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio; il testo non indica espressamente l'articolo, ma evidenzia che il precedente annullamento aveva riguardato soltanto la pena.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Dopo un annullamento con rinvio limitato alla sola rideterminazione della pena, il giudicato sull'accertamento del reato e sulla responsabilità impedisce di far valere la prescrizione sopravvenuta del reato.
- La rinuncia ai motivi di merito rafforza la stabilizzazione del giudicato sul merito, sicché non è più consentita una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente.
- Quando il motivo di ricorso è manifestamente infondato perché si fonda su una prescrizione non più deducibile in presenza di giudicato sulla responsabilità, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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