Cassazione Penale, Sentenza n. 10466/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 175 cpp (versione anteriore alla L. n.67/2014), la restituzione del termine per proporre impugnazione al fine di appellare tre sentenze di condanna divenute irrevocabili, sostenendo di essere venuto a conoscenza dei procedimenti solo al momento dell'arresto in Belgio in esecuzione del provvedimento di cumulo. Il difensore ha richiamato la giurisprudenza CEDU (art.6 par.3 lett.a) circa il diritto di essere informato sull'accusa e ha sostenuto che la notifica era stata effettuata al difensore ai sensi dell'art.161 cpp, mentre l'interessato dal 2013 non sarebbe più rientrato in Italia, subendo così la preclusione della possibilità di comprendere l'esito dei procedimenti e le relative conseguenze penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto applicabile la versione dell'art.175 cpp anteriore alla modifica del 2014, la quale richiede che sia stata pronunciata sentenza contumaciale per poter ottenere la restituzione del termine. Sul piano di fatto la Corte di merito aveva accertato che in due dei tre procedimenti il ricorrente era presente al dibattimento di primo grado (quindi non contumace) e in quello residuo risultavano notifiche, nomine di difensori e impugnazioni esperite dai difensori di fiducia, sicché era dimostrata l'effettiva conoscenza del procedimento e del relativo provvedimento. Pertanto il rimedio ex art.175, comma 2, non era esperibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art.616 cpp (valutata l'assenza di esimenti sulla determinazione dell'inammissibilità).
Norme richiamate
art. 175, comma 2, codice di procedura penale (versione anteriore alla L. n.67/2014)
"Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto penale di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tal fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica"
La norma presuppone la pronuncia di una sentenza contumaciale (o decreto penale) per attivare la restituzione del termine; se l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, o se non si tratta di sentenza contumaciale, il rimedio non è applicabile.
art. 161 codice di procedura penale
Riferimento normativo alla notifica al difensore di fiducia: la citazione notificata al difensore può integrare efficace conoscenza dell'atto da parte dell'imputato se la procedura di notificazione è regolare e risulta dagli atti.
art. 6 CEDU (giurisprudenza della Corte EDU richiamata)
Principio generale invocato dal ricorrente: diritto dell'imputato di essere informato sulla natura e i motivi dell'accusa e obblighi informativi del difensore. Tuttavia, l'invocazione della CEDU non sottrae l'analisi alle regole procedurali nazionali: occorre provare l'assenza di effettiva conoscenza per ottenere la restituzione dei termini.
art. 616 codice di procedura penale
Previsione che consente alla Corte di cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, in presenza delle condizioni, di irrogare una sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) quando il ricorso è inammissibile.
Corte Costituzionale, sent. n.186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai parametri per l'applicazione della sanzione pecuniaria, in particolare al criterio dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il rimedio previsto dall'art.175 cpp per la restituzione del termine per proporre impugnazione è applicabile prevalentemente quando la condanna è stata pronunciata in contumacia: se l'imputato è stato presente al procedimento di primo grado non può ottenere la restituzione del termine con questo strumento.
- La prova dell'assenza di "effettiva conoscenza" del procedimento grava sul ricorrente: notifiche a difensori di fiducia, presenza agli atti di nomine di avvocati e impugnazioni esperite dai difensori sono elementi che attestano la conoscenza e impediscono il rimedio.
- Richiami ai principi CEDU (diritto di essere informato) possono supportare la difesa, ma non sostituiscono la verifica documentale richiesta dal diritto interno: bisogna dimostrare in concreto la mancanza di informazione effettiva.
- Prima di proporre ricorso per cassazione su questioni di restituzione dei termini, conviene verificare attentamente gli atti di causa (notifiche, nomine difensive, presenze a udienze, impugnazioni) perché dati processuali oggettivi ostano all'ammissibilità del ricorso.
- Ricorsi manifestamente infondati o generici espongono il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie; valutare la fondatezza e la documentazione probatoria prima di proporre impugnazioni analoghe.
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