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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48879/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna (pronunciata con giudizio abbreviato) per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.: il primo motivo denunciava vizi di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, in particolare dell'elemento soggettivo (contestando la prova dell'alterazione dolosa del documento e l'attribuzione della condotta al Deda, nonché adducento fatti di causa rilevanti quali l'usura del documento o il distacco del chip); il secondo motivo censurava l'omessa o insufficiente motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche (si era dedotto, tra l'altro, il comportamento collaborativo del Deda e la sua incensuratezza).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che esso sollevasse questioni di fatto e non prospettasse censure proprie di legittimità idonee a investire la motivazione della sentenza impugnata; ha invece accolto il secondo motivo nella parte in cui ha rilevato che la Corte d'appello non ha fornito alcuna motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, limitandosi ad affermare l'adeguatezza della pena in relazione all'«entità del fatto" e alla «personalità" dell'imputato, con motivazione apodittica. Perciò la sentenza di appello è stata annullata limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche e il processo è stato rinviato alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame su quel punto; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna sostanzialmente confermata.

Norme richiamate

  • art. 477 cod. pen.

    Norma richiamata come parte della fattispecie contestata (riguardante la falsificazione/alterazione del documento). La Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia adeguatamente trattato gli elementi materiali e soggettivi connessi alla fattispecie richiamata.

  • art. 482 cod. pen.

    Norma richiamata quale altro capo di imputazione connesso alla falsità/documento; impiegata per definire la tipologia di reato per cui era stato condannato il ricorrente.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale e alle conclusioni rese in udienza dinanzi alla Corte di cassazione; attiene alla facoltà del P.G. di formulare osservazioni scritte nelle fattispecie di udienza davanti alla Suprema Corte.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 2 e Sez. 5: Musa, Cammarota, Leonardo, Pettinelli)

    Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 (Musa); Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015 (Cammarota); Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 (Leonardo); Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 (Pettinelli)

    La Corte ha richiamato orientamenti secondo i quali la sussistenza dell'elemento soggettivo e dell'alterazione materiale può essere desunta da elementi diversi dall'unica asportazione del chip; inoltre ha confermato il principio che il giudice d'appello deve motivare specificamente il diniego delle attenuanti generiche, pena l'annullamento parziale per carenza di motivazione.

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammesse censure che consistono in ricostruzioni alternative dei fatti o nuove allegazioni di fatto: i profili che sostanzialmente riguardano la valutazione probatoria sono di regola inammissibili salvo vizio di motivazione che possa essere dedotto come errore di diritto.
  • Se il giudice di merito non espone alcuna motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza va annullata limitatamente a tale punto e la causa rimessa per nuovo esame: il potere discrezionale del giudice in materia di attenuanti richiede comunque una motivazione che risponda alle ragioni addotte dalla difesa.
  • Le valutazioni sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) possono essere fondate su un complesso di elementi probatori, non necessariamente su un singolo fatto tecnico (ad es. asportazione di un chip); contestazioni tecniche (es. usura del documento, distacco accidentale di parti) sono questioni di fatto che il giudice di merito deve valutare e che difficilmente possono essere rimesse in cassazione se non dimostrando una chiara contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
  • Chi impugna in cassazione dovrebbe concentrare i motivi su profili di diritto o su vizi di motivazione chiaramente individuabili e documentati, indicando dove la motivazione del giudice di merito sia assente, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • Una soddisfazione parziale del ricorso (annullamento solo su un punto relativo alle attenuanti) comporta normalmente il rinvio per nuovo esame e non sempre la riforma integrale della sentenza: l'effetto utile per il ricorrente è quindi limitato al punto annullato.

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