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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17434/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vincenti aveva chiesto il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere, con l'assegno vitalizio mensile pari a Euro 500,00 e la rivalutazione delle percentuali di invalidità ai sensi della L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 6. Il Ministero impugnò la sentenza di merito con tre motivi: (i) eccezione di difetto di giurisdizione (sostenendo natura di interesse legittimo e quindi competenza del giudice amministrativo); (ii) censura sull'entità dell'assegno (presunta erronea attribuzione dell'importo di Euro 500,00); (iii) deduzione che la rivalutazione delle percentuali di invalidità prevista dall'art. 6 L. 206/2004 valga solo per le indennità già liquidate e indennizzate alla data di entrata in vigore della legge (26/8/2004), mentre la liquidazione nel caso concreto è avvenuta il 23/11/2010. Il Ministero ha successivamente rinunciato in parte al ricorso in relazione ai primi due motivi alla luce di precedenti decisioni delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per sopravvenuto difetto di interesse (rinuncia) e ha respinto il terzo motivo nel merito. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello, che ha adottato due distinte e autonome ragioni di decisione: (A) l'art. 6 L. n. 206/2004 è applicabile anche alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, secondo una funzione selettivo-regolativa e con i criteri medico-legali del D.P.R. n. 181/2009; (B) in ogni caso, nella fattispecie la CTU aveva accertato una invalidità permanente del 35%, percentuale già sufficiente per riconoscere il beneficio richiesto, rendendo privo di interesse l'eventuale esclusione di danno morale o biologico. Per tali ragioni il ricorso è respinto; il Ministero è condannato al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese di legge), con distrazione a favore dell'avv. Andrea Bava.

Norme richiamate

  • Legge 3 agosto 2004, n. 206, art. 6

    La Corte ha interpretato l'art. 6 come norma di funzione non meramente rivalutativa ma anche selettivo-regolativa; il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge

  • D.P.R. n. 181/2009 (articoli 3 e 4)

    Il DPR fornisce i criteri medico-legali per la quantificazione della percentuale di invalidità complessiva, che deve essere applicata per parametrizzare i benefici dovuti; la Corte ne riconosce la immediatezza di applicazione

  • Legge n. 266/2005, art. 1, comma 562

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla misura dell'assegno vitalizio; la questione è stata però superata dalla giurisprudenza e dalla rinuncia parziale del ricorrente

  • D.P.R. n. 234/2006, art. 4

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'attribuzione dell'assegno; non ha modificato l'esito per sopravvenuta valutazione giurisprudenziale e per la rinuncia del Ministero

  • D.Lgs. n. 165/2001, art. 63, comma 4

    Citato nel primo motivo relativo alla giurisdizione (difetto di giurisdizione del giudice ordinario); la questione di giurisdizione è stata rinunciata dal Ministero alla luce delle Sezioni Unite

  • D.Lgs. n. 104/2010, art. 133, comma 1, lett. i)

    Richiamato nel motivo di giurisdizione; anch'esso superato dalla rinuncia e dall'orientamento delle Sezioni Unite che riconoscono la natura di diritto soggettivo e la competenza del giudice ordinario

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 1 e 3

    Articoli invocati come base delle censure per violazione di legge e per vizio di motivazione; la Corte ha esaminato e rigettato la censura relativa all'applicabilità dell'art. 6 L. 206/2004

  • Codice di procedura civile, art. 442

    Rilevato in relazione alla competenza del giudice ordinario per le pretese di natura assistenziale, confermando orientamento della giurisprudenza delle Sezioni Unite

  • Provvedimenti delle Sezioni Unite (es. sent. Sez.Un. 13/9/2016 n. 23300; Sez.Un. 27/3/2017 n. 7761; Sez.Un. 2022 nn. 6214-6217)

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che i benefici in favore delle vittime del dovere configurano un diritto soggettivo di natura prevalentemente assistenziale, spettano in pari misura agli analoghi benefici per vittime del terrorismo/organizzazioni criminali e che l'art. 6 L. 206/2004 è applicabile anche alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore

Massime di principio

  • I benefici riconosciuti alle vittime del dovere sono qualificati come diritti soggettivi di natura assistenziale e, salvo specifiche eccezioni, la competenza per la loro cognizione è del giudice ordinario (sezione lavoro/assistenza).
  • L'art. 6 della L. n. 206/2004 ha una funzione selettivo-regolativa e i criteri in esso richiamati sono applicabili anche alle liquidazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della norma; non va considerata limitata alle sole prestazioni già liquidate alla data di entrata in vigore.
  • La quantificazione della percentuale di invalidità deve seguire i criteri medico-legali del D.P.R. n. 181/2009; la determinazione della percentuale è centrale per l'accesso e la misura dei benefici.
  • Quando una decisione di merito poggia su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurare tutte le ragioni decisive; l'impugnazione limitata a una sola ratio può risultare inammissibile o inefficace.
  • In controversie contro la pubblica amministrazione occorre valutare la possibilità di rinuncia a motivi di appello o di ricorso, soprattutto se la giurisprudenza di legittimità o delle Sezioni Unite ha già risolto questioni fondamentali favorevoli alla parte resistente.
  • In casi pratici, anche se sussistono dubbi interpretativi sull'applicabilità di talune disposizioni, l'accertamento tecnico (CTU) che fissi una percentuale di invalidità idonea a far sorgere il diritto può rendere irrilevanti questioni secondarie (ad es. esclusione di danno morale/biologico).

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