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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17438/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Paolo Ciocca aveva chiesto l'adeguamento dell'assegno vitalizio ex art. 2, L. n. 407/1998 nella misura di €500 mensili anziché nella misura di €258,23 corrispostagli dal Ministero. La Corte d'appello di Genova aveva ritenuto che l'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 238, L. n. 350/2003 (che aveva aumentato l'assegno per le vittime del terrorismo) dovesse estendersi anche alle vittime del dovere, alla luce del combinato disposto con l'art. 1 e con i richiami alle leggi nn. 466/1980, 302/1990, 407/1998 e loro successive modificazioni. Il Ministero ha impugnato sostenendo che la lettura debba essere limitata alle vittime del terrorismo (argomentando, tra l'altro, la prevalenza della lex specialis e denunciando violazioni di norme tra cui art. 1 commi 562 e 565, L. n. 266/2005, art. 4 DPR n. 243/2006 e art. 12 prel. c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando la tesi secondo cui l'ammontare dell'assegno vitalizio per le vittime del dovere deve essere pari a quello riconosciuto alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Il Collegio ha richiamato il principio stabilito dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 7761/2017) secondo cui la legislazione primaria in materia è permeata da intento perequativo e che assegnare valore di cristallizzazione al diverso importo indicato dall'art. 4 DPR 243/2006 creerebbe una irragionevole disparità di trattamento. Il ricorso è stato quindi respinto; il Ministero è condannato alle spese di cassazione (liquidate in €3.200,00 oltre oneri), con distrazione in favore del difensore della parte resistente. È stato altresì precisato che non si procede sulla questione del raddoppio del contributo unificato in favore delle amministrazioni statali, che sono esentate secondo la giurisprudenza (Cass. n. 1778/2016).

Norme richiamate

  • art. 2, L. n. 407/1998

    Predispone l'erogazione dell'assegno vitalizio alle vittime; nel caso di specie è la norma base dell'istituto economico richiesto da Ciocca

  • art. 1, comma 238, L. n. 350/2003

    Prevede l'adeguamento/raddoppio dell'assegno per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; la giurisprudenza e la Corte hanno interpretato la disposizione, in combinato con le altre norme e l'intento perequativo della disciplina primaria, come applicabile anche alle vittime del dovere

  • art. 4, DPR n. 243/2006

    Fissa l'importo dell'assegno per le vittime del dovere in €258,23 (originarie L.500.000); la Corte ha ritenuto che tale indicazione non possa essere letta come cristallizzazione impeditiva di adeguamenti disposti da altre norme o dall'intento perequativo complessivo

  • art. 1, commi 562 e 565, L. n. 266/2005

    Norme richiamate nel motivo di impugnazione dal Ministero; sono state denunciate violazioni ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato alla luce del principio di pari trattamento ricavato dalla giurisprudenza

  • art. 12 prel. c.c.

    Richiamato nel motivo di impugnazione dal Ministero; la sentenza non attribuisce a tale norma efficacia tale da prevalere sull'interpretazione perequativa consolidata

  • Leggi nn. 466/1980, 302/1990, 407/1998

    Elencate dalla normativa come riferimenti per i benefici alle vittime; il richiamo normativo è stato utilizzato per argomentare l'estensione dei benefici e dell'adeguamento anche alle vittime del dovere

  • Cass. S.U. n. 7761/2017

    Principio di diritto richiamato: l'ammontare dell'assegno vitalizio per le vittime del dovere è uguale a quello per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, per ragioni di perequazione e di ragionevolezza (art. 3 Cost.)

  • Cass. n. 1778/2016

    Giurisprudenza richiamata sulla esenzione delle amministrazioni statali dal pagamento del contributo unificato mediante il meccanismo della prenotazione a debito; perciò non è stata disposta la pronuncia sul raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Se la legislazione primaria manifesta un intento perequativo tra categorie di vittime, gli adeguamenti riconosciuti in favore di una categoria (es. vittime del terrorismo) possono essere estesi alle altre (es. vittime del dovere) attraverso una interpretazione sistematica delle norme.
  • La presenza di una disposizione regolamentare che indichi un importo specifico non impedisce automaticamente che importi più elevati previsti da normativa primaria o da prassi giurisprudenziale di maggior tutela siano applicati: l'indicazione regolamentare non sempre ha valenza di cristallizzazione.
  • La tesi della prevalenza della lex specialis può essere contrastata se la disciplina primaria o la giurisprudenza di legittimità mostrano un chiaro orientamento verso la parità di trattamento tra le categorie interessate.
  • I precedenti delle Sezioni Unite hanno efficacia vincolante e, in assenza di argomentazioni nuove e rilevanti, risultano ostativi al mutamento dell'interpretazione consolidata.
  • Nelle controversie contro lo Stato è necessario considerare le regole su esenzioni e prenotazione a debito riguardanti contributi e oneri processuali: spesso le amministrazioni statali sono esentate dal pagamento del contributo unificato.

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