Cassazione Civile, Sentenza n. 17439/2022 del 30/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano il riconoscimento dei benefici per vittime del dovere quale coniuge e figli superstiti di Achille Marino, vigile urbano deceduto investito da una motocarrozzetta guidata da un conducente in stato di ubriachezza mentre svolgeva servizio straordinario di vigilanza sugli esercizi commerciali e controllo della chiusura dei negozi; sostenevano che la condotta del de cuius rientrasse nelle attività di "tutela della pubblica incolumità" (lett. d) e/o di "vigilanza di infrastrutture civili" (lett. c) dell'art. 1, comma 563, L. n. 266/2005) e quindi giustificasse il riconoscimento dei benefici
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo (lett. d) inammissibile perché i ricorrenti non avevano dedotto nei giudizi di merito che il de cuius si fosse frapposto intenzionalmente per tutelare la collettività dalla corsa pericolosa del veicolo: la questione come prospettata in cassazione implicava accertamenti di fatto non trattati in sentenza e non risultava offerta l'indicazione degli atti in cui era stata dedotta nei gradi precedenti. Secondo motivo (lett. c) infondato: la Corte ha ritenuto che la nozione di "infrastrutture civili" debba intendersi nella accezione economica/tecnica (opere e impianti pubblici quali rete stradale, acquedotti, fognature, servizi urbani ecc.) e che gli esercizi commerciali e la mera vigilanza per il rispetto dell'orario di chiusura non rientrino in tale categoria. Di conseguenza sono venuti a mancare i presupposti per il riconoscimento dei benefici. I ricorrenti sono condannati alle spese di giudizio, liquidate in 3.200,00 euro (3.000,00 per compensi), e alla eventuale integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002
Norme richiamate
art. 1, comma 563, L. n. 266/2005
lett. c): la "vigilanza di infrastrutture civili" va intesa nel senso tecnico-economico di infrastrutture pubbliche (rete stradale, acquedotti, fognature, impianti per servizi urbani, trasporti), non includendo gli esercizi commerciali; lett. d): "tutela della pubblica incolumità" richiede che l'attività svolta sia effettivamente diretta alla protezione della collettività e ciò deve risultare dagli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito
D.P.R. n. 115/2002, art. 13
comma 1-bis e comma 1-quater
prevede, in caso di rigetto, l'eventuale obbligo dei ricorrenti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
Massime di principio
- Per ottenere benefici ex art. 1, comma 563 L. n.266/2005 è necessario dimostrare che la morte o l'invalidità siano conseguenza diretta delle attività elencate: la qualificazione giuridica dell'attività è ancorata agli accertamenti di fatto svolti in primo e secondo grado
- Le espressioni "infrastrutture civili" e "tutela della pubblica incolumità" sono interpretate restrittivamente: infrastrutture civili = opere e impianti pubblici/servizi urbani; la vigilanza di negozi per il rispetto dell'orario di chiusura difficilmente rientra in tale nozione
- Non è possibile introdurre in Cassazione nuovi elementi o nuove ricostruzioni di fatto che non siano stati dedotti o discussi nei giudizi di merito: le questioni che implicano accertamenti fattuali devono essere presentate e documentate nei gradi precedenti, indicandone gli atti in cui sono state svolte
- Se si vuol far valere che l'agente ha posto in essere un intervento straordinario a tutela della collettività (es. frapporsi a veicolo impazzito), occorre produrre e far accertare tale condotta già in sede di merito con prove e richieste istruttorie specifiche
- In caso di soccombenza, il ricorrente può essere condannato alle spese e all'integrazione del contributo unificato: valutare il rischio processuale prima di proporre ricorso in Cassazione
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