Cassazione Civile, Sentenza n. 17433/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli eredi chiedevano l'inserimento nello speciale elenco per l'erogazione dei benefici previsti a favore dei familiari delle vittime del dovere e il riconoscimento dei vitalizi spettanti in relazione al decesso in servizio del loro congiunto, il militare Giuseppe D'Alessandro, deceduto il 9 novembre 1971 nel disastro della Meloria. La qualificazione della missione (e delle condizioni operative) come riconducibile all'art. 1, commi 563 e 564 della L. n. 266/2005 e la conseguente spettanza dei benefici furono contestate dal Ministero della Difesa; quest'ultimo ha inoltre impugnato in Cassazione la decisione per l'erronea applicazione delle norme che individuano i superstiti beneficiari (convivenza e dipendenza economica dei fratelli).
La decisione
Il Tribunale di Palermo aveva riconosciuto il diritto agli eredi e condannato il Ministero a corrispondere i vitalizi. La Corte d'appello di Palermo ha confermato l'erogazione dei benefici ritenendo che il volo militare fosse qualificabile come "missione" ai sensi dell'art. 1, comma 564, L. n. 266/2005 (particolari condizioni operative: volo a bassa quota, tecnica diversa per eludere radar, maggior rischio). In Cassazione il Ministero ha proposto due motivi: il primo è stato rigettato (la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della nozione di "missione" e delle "particolari condizioni ambientali o operative" ai sensi della normativa e della giurisprudenza di legittimità); il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che la Corte di merito non abbia adeguatamente accertato il requisito, previsto dalla normativa dei superstiti (L. n. 466/1980 art. 6 richiamata e sostituita dall'art. 2 comma 1 della L. n. 720/1981), della convivenza e della dipendenza economica dei fratelli. Per tale ragione la sentenza di merito è stata cassata e rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla sussistenza di tali requisiti e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 563
Elenca attività ritenute pericolose che possono dare diritto automaticamente ai benefici come "vittime del dovere" qualora in esse si verifichino eventi lesivi; non richiede rischio specifico oltre quello inerente alle ordinarie funzioni istituzionali.
L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 564
Estende l'equiparazione ai soggetti che abbiano contratto infermità o deceduto in occasione o a seguito di "missioni di qualunque natura" riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative; richiede quindi la prova di una missione e di condizioni operative particolari, ossia situazioni che esorbitano dalle ordinarie modalità di svolgimento del servizio.
D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243
Regolamenta termini e modalità di corresponsione delle provvidenze; definisce fra l'altro cosa si intende per "missioni di qualunque natura" (autorizzate dall'autorità) e per "particolari condizioni ambientali od operative" come condizioni che implicano circostanze straordinarie e maggiori rischi rispetto alle ordinarie condizioni di servizio.
L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 6 (requisiti per i superstiti) e sostituzione operata da L. 720/1981, art. 2, comma 1
Individua i superstiti beneficiari; per la categoria dei fratelli/sorelle richiede espressamente i requisiti della convivenza e della dipendenza economica rispetto alla vittima, in ragione della natura assistenziale dei benefici.
L. 3 agosto 2004, n. 206 e L. 23 novembre 1998, n. 407
Norme richiamate riguardanti i benefici economici (es. speciale vitalizio) estesi alle vittime del dovere e soggetti equiparati; sono le leggi che disciplinano l'entità e le modalità di erogazione delle provvidenze riconosciute se ricorrono i presupposti di legge.
Massime di principio
- Distinguere fra art. 1, comma 563 (elenco tipologico di attività pericolose che possono automaticamente dare diritto) e art. 1, comma 564 (equiparazione per missioni che, per particolari condizioni ambientali o operative, espongono a rischi maggiori): la qualificazione ai sensi del comma 564 richiede prova della missione e delle condizioni 'particolari'.
- La nozione di "missione di qualunque natura" è ampia e va intesa sia in senso straordinario che come qualsiasi incarico autorizzato che rientri nell'ambito dell'attività svolta; occorre però verificare l'autorizzazione e le condizioni operative concrete.
- Le "particolari condizioni ambientali od operative" vanno interpretate come situazioni che si collocano al di fuori del normale modo di svolgimento dell'attività istituzionale: è sufficiente che l'evento non sia contemplato dalla normale esecuzione del compito.
- Per i superstiti appartenenti alla categoria dei fratelli/sorelle sono imprescindibili i requisiti di convivenza e dipendenza economica rispetto alla vittima; l'accertamento di tali condizioni è essenziale e non può essere dato per scontato.
- In giudizio è necessario documentare in modo specifico sia gli elementi che giustificano la qualifica di 'missione' e le condizioni operative particolari (ordine/autorizzazione, modalità operative, rischi specifici), sia la prova della convivenza e dell'effettiva dipendenza economica dei superstiti (residenza comune, apporto economico, documentazione fiscale/assistenza).
- Il riconoscimento dei benefici ha natura assistenziale e richiede un accertamento fattuale puntuale: le corti di merito devono motivare l'esatta sussistenza dei presupposti normativi e non limitarsi a una mera sussunzione astratta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 30 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 17434/2022 del 30/05/2022
- Sentenza lavoro · 30 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 17435/2022 del 30/05/2022
- Sentenza lavoro · 30 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 17436/2022 del 30/05/2022
- Sentenza lavoro · 30 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 17437/2022 del 30/05/2022
- Sentenza lavoro · 30 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 17438/2022 del 30/05/2022
- Sentenza lavoro · 30 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 17439/2022 del 30/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →