Cassazione Civile, Sentenza n. 17437/2022 del 30/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I Ministeri impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva riconosciuto ai genitori del Tenente Marco Partipilo i benefici assistenziali spettanti ai familiari di vittime del dovere. I ricorrenti sostenevano che il sinistro non fosse avvenuto in "missione" ai sensi dell'art. 1, comma 564, L. n. 266/2005, poiché l'incidente si verificò durante il trasferimento da una base all'altra e l'esercitazione interforze era attività ordinaria di addestramento, non eccezionale. In subordine contestavano che le "particolari condizioni ambientali e operative" richieste per il riconoscimento del beneficio non fossero configurabili nel caso di specie, atteso che l'evento era dovuto a un errore/ difetto di manutenzione umano e non a un rischio ontologicamente connesso alla specifica attività di servizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il trasferimento finalizzato alla partecipazione a un'esercitazione interforze rientra nel concetto estensivo di "missione" di cui all'art. 1, comma 564, L. n. 266/2005. Ha altresì ritenuto che l'errore di manutenzione e la vetustà dell'elicottero costituiscono fatti addebitabili al datore di lavoro e integrano le "particolari condizioni ambientali e operative" che espongono il militare a rischi maggiori rispetto alle ordinarie condizioni di servizio, giustificando il riconoscimento dei benefici. Ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio di legittimità e ha escluso la pronuncia sul raddoppio del contributo unificato per il meccanismo di esenzione delle amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
L. n. 266/2005, art. 1, comma 564
Il concetto di "missione" va inteso in senso estensivo (dentro e fuori i confini nazionali e con riferimento a tipologie e modalità): anche il trasferimento finalizzato alla partecipazione a un'esercitazione interforze può rientrarvi; le infermità "in occasione o a seguito" della missione devono dipendere da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative
D.P.R. n. 243/2006, art. 1, lett. b)
Richiamato in relazione alla definizione di missione e ai criteri per il riconoscimento dei benefici ai familiari delle vittime del dovere; interpretato insieme all'art. 1 L. 266/2005
D.P.R. n. 243/2006, art. 1, lett. c)
Le "particolari condizioni ambientali e operative" possono risultare dall'errore o dal difetto di manutenzione del mezzo, quando tali fattori espongono il personale a rischi maggiori rispetto alle ordinarie condizioni di servizio
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012)
Richiamato rispetto all'imposta sul processo: non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato, che sono esentate mediante prenotazione a debito
Massime di principio
- Il concetto di "missione" previsto dall'art. 1, comma 564, L. n. 266/2005 deve essere interpretato in senso estensivo: rientrano anche trasferimenti e spostamenti finalizzati a partecipare a esercitazioni o attività ordinate dai superiori.
- Le "particolari condizioni ambientali e operative" non si limitano a rischi intrinseci di una specifica attività: l'errore o il difetto di manutenzione del mezzo, soprattutto se connessi alla vetustà e alla gestione del datore di lavoro, possono integrare tali condizioni e giustificare il riconoscimento dei benefici.
- La responsabilità del datore di lavoro (amministrazione) per carenze di manutenzione può essere considerata causa di servizio quando aumenta il rischio cui è esposto il personale in rapporto alle ordinarie condizioni di servizio.
- Nelle controversie analoghe, è decisivo verificare se lo spostamento o l'attività svolta fosse ordinata o autorizzata nell'ambito del servizio: l'ordine o l'assegnazione a esercitazioni interforze tende a qualificare l'evento come riconducibile alla missione.
- Sul piano processuale, le amministrazioni dello Stato sono esentate dall'applicazione del raddoppio del contributo unificato per effetto del meccanismo di prenotazione a debito; attenzione alle regole sulle spese di giudizio.
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