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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19883/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato dinanzi alla CTP una cartella di pagamento relativa a IRPEF, ma il ricorso era stato dichiarato inammissibile per mancata notifica anche all’Agenzia delle Entrate, ritenuta ente impositore. In appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, sostenendo che, in base al tenore della norma e alla giurisprudenza di legittimità, nell’impugnazione della cartella non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione; neppure poteva dunque essere dichiarata l’inammissibilità per la mancata chiamata dell’Agenzia delle Entrate. Gli altri motivi riguardavano la contestazione formale e sostanziale della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha escluso che, nell’impugnazione della cartella di pagamento, vi sia litisconsorzio necessario tra Agenzia delle Entrate e agente della riscossione. Ha affermato che il concessionario/agente della riscossione, nelle liti che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato, altrimenti risponde delle conseguenze della lite, ma ciò non comporta l’inammissibilità del ricorso del contribuente per mancata notifica all’ente impositore. Accolto il primo motivo, gli altri sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999

    "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite"

    La norma non introduce un litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione nell’impugnazione della cartella di pagamento; prevede piuttosto un onere del concessionario di chiamare in causa l’ente creditore nelle controversie non limitate agli atti esecutivi, con conseguente responsabilità per l’esito della lite in caso di omissione.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È stato invocato come parametro del motivo di legittimità per dedurre l’erronea applicazione della norma sostanziale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il deposito della memoria da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nell’impugnazione della cartella di pagamento non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione; la mancata notifica del ricorso all’ente impositore non determina, di per sé, l’inammissibilità dell’impugnazione.
  • L’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 pone a carico dell’agente della riscossione, non del contribuente, l’onere di chiamare in causa l’ente creditore quando la lite non riguarda solo la regolarità o validità degli atti esecutivi; l’omissione espone il concessionario alle conseguenze della controversia nei rapporti con l’ente.
  • Se il giudice di merito ha dichiarato inammissibile il ricorso per una ragione processuale non conforme alla disciplina del rapporto tra ente impositore e agente della riscossione, la sentenza va cassata e il giudice del rinvio deve esaminare i motivi di merito non decisi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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