Cassazione Penale, Sentenza n. 12140/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina che aveva annullato la convalida dell'arresto e la misura cautelare a carico dell'indagato, ritenendo il fatto qualificabile come danneggiamento (art. 635 c.p.) e non come reato di incendio o di pericolo di incendio (art. 423/424 c.p.). Il PM ha censurato la valutazione dei filmati e delle foto (che, a suo avviso, documentavano fiamme vaste e propaganti su materiali altamente infiammabili, con vicinanza a deposito bombole GPL, strada statale, vegetazione e abitazioni), la sottovalutazione del pericolo per la pubblica incolumità e l'eccessiva fiducia accordata alle dichiarazioni autoassolutorie dell'indagato, trascurando indizi contrari (acquisto e uso della tanica, spargimento esteso del carburante, scelta dei materiali e dell'orario, messaggio testuale). Ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Pubblico ministero ammissibile e fondato. Ha ritenuto carente e illogica la motivazione del Tribunale del riesame: il giudice di merito non ha adeguatamente confrontato le immagini, le risultanze investigative e le circostanze ambientali con la propria valutazione; ha omesso la prognosi ex ante sul pericolo d'incendio e si è basato in modo fideistico sulle dichiarazioni dell'indagato senza considerare indici concreti del dolo d'incendio. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale del riesame di Messina per nuovo giudizio, libero negli esiti e osservante i principi esposti.
Norme richiamate
Il reato richiede dolo generico consistente nella volontà di cagionare un evento con fiamme che, per caratteristiche e violenza, tendono a propagarsi e creare pericolo per la pubblica incolumità; la valutazione del pericolo si effettua con prognosi ex ante.
Nella dottrina giurisprudenziale è richiamato nei rapporti con l'art. 423 e con il delitto di danneggiamento seguito da incendio, quale quadro normativo di riferimento per la pericolosità dell'evento.
art. 635 cod. pen. (danneggiamento)
Si configura quando l'azione ha il dolo specifico di danneggiare la cosa altrui senza che ne derivi un incendio o un pericolo d'incendio con le caratteristiche del reato contro la pubblica incolumità.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 29294 del 17/05/2019, Feno)
"I delitti d'incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all'elemento psicologico..."
Conferma la distinzione tra dolo generico d'incendio e dolo specifico di danneggiamento e l'importanza delle caratteristiche del fuoco e del pericolo di propagazione.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnoni)
Esemplifica quando il reato contro la pubblica incolumità (incendio) è correttamente configurato in presenza di mezzi e modalità tali da accettare il rischio di provocare un incendio pericoloso.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 37196 del 28/03/2017, Costabile)
Stabilisce che la valutazione del pericolo d'incendio va fatta ex ante, senza prendere in considerazione fattori eccezionali o sopravvenuti che abbiano ridotto l'evento (es. intervento tempestivo dei Vigili del fuoco).
Massime di principio
- La distinzione tra reato di incendio e danneggiamento seguito da incendio dipende principalmente dall'elemento psicologico e dalla capacità del fuoco di propagarsi e creare un pericolo per la pubblica incolumità; occorre una prognosi ex ante sulle caratteristiche dell'evento.
- La valutazione probatoria non può fondarsi esclusivamente sulle dichiarazioni dell'indagato; vanno valutati insieme elementi oggettivi come filmati, fotografie, modalità di approvvigionamento e dispersione del carburante, materiali coinvolti, orario, e contesto ambientale (vicinanza a depositi GPL, abitazioni, vie di comunicazione, vegetazione).
- La facilità con cui il fuoco è stato spento non esclude automaticamente il pericolo d'incendio: rilevano le circostanze esistenti al momento della condotta e l'eventuale intervento tempestivo come fattore sopravvenuto non decisivo.
- Il giudice che riforma una decisione restrittiva deve fornire una motivazione 'rafforzata' e confrontarsi in modo puntuale con gli argomenti dell'ordinanza impugnata; una motivazione apparente o non confutativa può determinare l'annullamento in sede di legittimità.
- In situazioni analoghe, elementi indizianti forti (acquisto di carburante, spargimento esteso, scelta di materiali facilmente infiammabili, sequenza rapida di azioni, messaggi testuali incriminanti, vicinanza a fonti di rischio) rafforzano la prospettazione del dolo d'incendio e del pericolo per la pubblica incolumità.
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