Cassazione Penale, Ordinanza n. 17304/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la doglianza fosse una critica indeterminata e non confrontata con la motivazione della decisione di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale a una pena di un anno e otto mesi di reclusione per la violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione apparente in ordine all'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era del tutto generica e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva specificamente argomentato sia sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato sia sul trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
È la norma incriminatrice contestata all'imputato; la sentenza di merito ne ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi e la Cassazione non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare la genericità del ricorso.
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
La decisione impugnata aveva già specificamente motivato sulla responsabilità per tale reato e sul trattamento sanzionatorio, motivo per cui la censura di motivazione apparente è stata ritenuta non decisiva e generica.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che denunci un vizio di motivazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una critica meramente assertiva o indeterminata è inammissibile.
- Non è sufficiente dedurre in astratto un'asserita motivazione apparente se la sentenza di merito contiene una motivazione puntuale sugli elementi costitutivi del reato e sulla pena applicata.
- La genericità del motivo di ricorso, quando non consente un reale controllo sulla decisione impugnata, comporta la declaratoria di inammissibilità con le conseguenze economiche previste.
- In sede di legittimità, la censura non può limitarsi a riproporre dissenso sulla responsabilità senza indicare le specifiche ragioni di erroneità della motivazione di merito.
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