Cassazione Penale, Ordinanza n. 10145/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario perché le censure non denunciavano un errore di percezione della sentenza di legittimità, ma miravano a contestarne la motivazione e la valutazione del fatto/prova. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il soggetto condannato per furto ed estorsione aggravata ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva già rigettato il ricorso contro la decisione della Corte di appello. Con un unico motivo, articolato in più censure, ha contestato la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, lamentando che la decisione non avrebbe adeguatamente valorizzato o avrebbe mal valutato il fatto e la prova. La Corte ha però rilevato che le doglianze investivano il ragionamento decisorio e la motivazione, non già un errore di percezione del fatto, che è l’unico vizio deducibile con il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.
Norme richiamate
ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova
L'istituto serve solo a correggere errori di percezione della pronuncia di legittimità e non consente di rimettere in discussione il ragionamento decisorio o la valutazione del fatto e della prova.
La disciplina del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è richiamata implicitamente come rimedio eccezionale limitato ai soli errori percettivi della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso una sentenza della Corte di cassazione è ammissibile soltanto se deduce un errore di percezione del contenuto della decisione, non già un errore di giudizio o di motivazione.
- Non è consentito utilizzare il rimedio straordinario per contestare il travisamento del fatto o della prova quando la doglianza, in sostanza, attacca la motivazione della pronuncia di legittimità.
- Le censure che mirano a far riesaminare il merito del ragionamento decisorio della Corte di cassazione sono manifestamente infondate e determinano l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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