Cassazione Civile, Sentenza n. 28078/2024 del 30/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo l'esecuzione specifica della dichiarazione surrogatoria prevista dall'art. 1201 c.c. (e, in subordine, il rimborso di somme versate) in quanto si era resa cessionaria del credito ipotecario. Unicredit aveva opposto diniego della surroga e, in via preliminare, eccepito l'improcedibilità per mancato esperimento entro termine della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 28/2010. Il Tribunale aveva disposto la mediazione delegata; la ricorrente non aveva avviato la mediazione nel termine assegnato e il giudice di prime cure aveva poi dichiarato l'improcedibilità e condannato la ricorrente alle spese. In appello la Corte di Appello di Catania ha dichiarato inammissibile il gravame perché la ricorrente non avrebbe riproposto espressamente, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande di merito assorbite dalla pronuncia di rito. Il ricorso per cassazione aveva per oggetto la contestazione di tale applicazione dell'art. 346 c.p.c. e la richiesta di sindacare l'omessa decisione sul merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo: la Corte territoriale ha applicato erroneamente l'art. 346 c.p.c. alla fattispecie (soccombenza totale per questione pregiudiziale di rito con merito impropriamente assorbito). In conformità alla giurisprudenza di legittimità (S.U. 11799/2017 e S.U. 927/2022), quando il primo grado definisce la causa per ragione procedurale che ha impedito il giudizio sul merito, l'impugnazione di quella statuizione equivale implicitamente a riproporre la domanda di merito e l'organo d'appello, se accoglie l'impugnazione, deve pronunciare sul merito. Ne è conseguita la cassazione della sentenza della Corte d'appello (con rimessione per la decisione del merito secondo quanto disposto dalla Corte di Cassazione).
Norme richiamate
La Corte precisa che l'art. 346 non è applicabile per esteso al caso dell'impugnazione di una sentenza che ha deciso esclusivamente una questione pregiudiziale di rito che ha reso impropriamente assorbito il merito: in tale situazione l'impugnazione costituisce implicitamente riproposizione della domanda principale e il giudice d'appello, se accoglie il gravame, deve pronunciarsi sul merito.
La norma sulla mediazione è condizione di procedibilità per determinate controversie (tra cui i contratti bancari): il mancato rispetto dei termini può comportare l'improcedibilità della domanda, salvo che il giudice non valuti diversamente la natura del termine (ordinatorio vs perentorio) nei singoli casi.
Disciplina i requisiti del motivo di appello (indicare la parte impugnata e le circostanze che fondano la doglianza): la Corte richiama l'esigenza di specificazione dei motivi, pur chiarendo che nel caso di impugnazione di sentenza meramente procedurale la riproposizione del merito può essere implicita.
Norma che consente la cassazione; la Corte ha ravvisato i vizi dedotti (falsa applicazione della norma processuale) ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
art. 702-bis e art. 702-ter c.p.c.
Norme relative al procedimento sommario di cognizione applicato in primo grado per il ricorso proposto dalla ricorrente; l'art. 702-ter è stato utilizzato per dichiarare l'improcedibilità in primo grado.
Norme che regolano i casi tassativi in cui la Corte d'appello rimette la causa al giudice di prime cure; la Corte di Cassazione ha distinto la fattispecie oggetto da quei casi, motivando conseguentemente la diversa disciplina devolutiva.
Richiede, ai fini della surroga, la dichiarazione espressa del creditore cedente di surrogare il cessionario e la contestualità al pagamento della richiesta e dell'accettazione: questa disciplina è rilevante per il merito della domanda della ricorrente ma non era stata esaminata a causa della pronuncia di improcedibilità.
Massime di principio
- Se il primo grado definisce la causa per una questione pregiudiziale di rito che rende il merito impropriamente assorbito, l'impugnazione di quella statuizione equivale, di norma, a riproporre implicitamente la domanda di merito: il giudice d'appello che annulli la decisione di rito deve pronunciarsi sul merito.
- L'art. 346 c.p.c. opera principalmente nelle ipotesi di soccombenza teorica della parte vittoriosa in primo grado (domande o eccezioni "non accolte" ma rientranti nel thema decidendum): in tali casi la parte che voglia riproporle deve renderlo espresso e specifico nel primo atto utile in appello, per evitare la presunzione di rinuncia.
- Quando l'impugnazione investe una pronuncia di mero rito che ha impedito la pronuncia sul merito, non è giustificato imporre l'onere di una riproposizione formale ex art. 346; è sufficiente il richiamo alle conclusioni di primo grado perché l'appello attivi la cognizione del giudice d'appello sul merito se il gravame è accolto.
- La distinzione tra termine ordinatorio e perentorio per l'esperimento della mediazione è rilevante: la tardiva attivazione della mediazione può determinare l'improcedibilità, ma la valutazione va fatta caso per caso e può essere sindacata in sede di impugnazione.
- In situazioni analoghe, chi impugna una sentenza di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione dovrebbe: a) contestare specificamente la declaratoria di improcedibilità; b) ricordare le conclusioni di merito se necessario, ma confidare sul principio che l'impugnazione della decisione di rito comporta la riproposizione implicita del merito; c) in ogni caso indicare con chiarezza le richieste di merito qualora sussistano dubbi sulla natura della soccombenza.
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