Cassazione Penale, Ordinanza n. 11054/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto pluriaggravato in concorso, già confermata in appello, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto pluriaggravato in concorso con altri. L'unico motivo dedotto denunciava violazione dell'art. 533 c.p.p. e vizio di motivazione, ma la Corte ha rilevato che la censura era del tutto generica e in realtà mirava a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto, non sindacabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
La doglianza fondata su questa norma è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché formulata in modo generico e risolta in contestazioni di merito su fatti e prove.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure meramente generiche o che si risolvano in una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio.
- La violazione dell'art. 533 c.p.p. e il vizio di motivazione sono inammissibili quando il ricorso non individua specifici errori logici o giuridici della decisione impugnata, ma si limita a contestare l'apprezzamento di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare puntualmente le ragioni dell'asserito vizio; in difetto, la declaratoria è di inammissibilità con le conseguenze economiche previste.
- Quando il ricorso è inammissibile, la condanna di merito resta invariata e il ricorrente può essere onerato delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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