Cassazione Civile, Ordinanza n. 27661/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'intimazione di pagamento fondata su una cartella relativa a IVA, IRAP e IRPEF per gli anni 2001-2004. Il contribuente deduceva la decadenza dei termini di riscossione e, soprattutto, l'omessa/notificata in modo invalido della cartella presupposta. I giudici di merito accolsero il ricorso ritenendo irregolare la notifica perché la relata non dimostrava che la consegna fosse avvenuta a persona di famiglia o addetta alla casa, ufficio o azienda del destinatario, e la CTR aggiunse che la consegnataria non risultava convivente e non vi era prova che si trovasse all'interno dell'abitazione. La concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c.: secondo la ricorrente, la notifica era stata eseguita presso la residenza del contribuente, con consegna a una persona che si era qualificata come zia, in assenza del destinatario, sicché operava la presunzione di ricezione; era inoltre irrilevante la convivenza della consegnataria. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso; il Ministero non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva, affermando che nei rapporti di riscossione il soggetto legittimato è l'Agenzia delle entrate. Nel merito ha accolto il ricorso della concessionaria: ha ritenuto corretta la notifica della cartella ai sensi dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., perché dalla relata risultava l'indirizzo completo del destinatario e non era stata fornita prova che la consegna fosse avvenuta in luogo diverso da quello di abitazione. Ha inoltre ribadito che, per la consegna a persona di famiglia, non è necessaria la convivenza, essendo sufficiente un vincolo di parentela o affinità idoneo a far presumere la consegna dell'atto al destinatario, salvo prova contraria dell'occasionalità della presenza del consegnatario. La sentenza di merito è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo al rigetto dell'appello della concessionaria, con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
La notificazione presso la residenza o abitazione del destinatario, con consegna a persona di famiglia in sua assenza, fa operare una presunzione di ricezione; la convivenza non è requisito espresso né necessario, e l'eventuale nullità può essere superata solo con prova dell'esecuzione in luogo diverso da quello legale.
Richiamato solo quanto al deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale.
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300 del 1999
tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze"
A seguito del trasferimento di rapporti, poteri e competenze alle agenzie fiscali, nei giudizi tributari il soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle entrate, non il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
art. 1 d.m. 28 dicembre 2000
Indicato come data di inizio dell'operatività delle agenzie fiscali.
Massime di principio
- Nella notificazione della cartella esattoriale eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la presenza dell'indirizzo completo del destinatario nella relata è idonea a far presumere che la consegna sia avvenuta presso la sua abitazione o residenza; chi contesta la notifica deve provare che la consegna sia avvenuta in un luogo diverso da quello indicato dalla legge.
- La consegna dell'atto a una persona qualificabile come persona di famiglia non richiede, di per sé, la convivenza con il destinatario: è sufficiente un vincolo di parentela o affinità idoneo a giustificare la presunzione che il consegnatario trasmetta l'atto al destinatario.
- L'eventuale mancanza di prova che il consegnatario si trovasse all'interno dell'abitazione non è decisiva, se dalla relata emerge che la notifica è stata eseguita all'indirizzo di residenza del destinatario e non vi è prova contraria di un luogo di consegna diverso.
- Nel contenzioso tributario successivo al trasferimento di competenze alle agenzie fiscali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze non è normalmente legittimato passivo per gli atti relativi alla riscossione, essendo tale legittimazione in capo all'Agenzia delle entrate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27640/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27642/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27643/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27644/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27645/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27646/2021 del 12/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →