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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27661/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'intimazione di pagamento fondata su una cartella relativa a IVA, IRAP e IRPEF per gli anni 2001-2004. Il contribuente deduceva la decadenza dei termini di riscossione e, soprattutto, l'omessa/notificata in modo invalido della cartella presupposta. I giudici di merito accolsero il ricorso ritenendo irregolare la notifica perché la relata non dimostrava che la consegna fosse avvenuta a persona di famiglia o addetta alla casa, ufficio o azienda del destinatario, e la CTR aggiunse che la consegnataria non risultava convivente e non vi era prova che si trovasse all'interno dell'abitazione. La concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c.: secondo la ricorrente, la notifica era stata eseguita presso la residenza del contribuente, con consegna a una persona che si era qualificata come zia, in assenza del destinatario, sicché operava la presunzione di ricezione; era inoltre irrilevante la convivenza della consegnataria. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso; il Ministero non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva, affermando che nei rapporti di riscossione il soggetto legittimato è l'Agenzia delle entrate. Nel merito ha accolto il ricorso della concessionaria: ha ritenuto corretta la notifica della cartella ai sensi dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., perché dalla relata risultava l'indirizzo completo del destinatario e non era stata fornita prova che la consegna fosse avvenuta in luogo diverso da quello di abitazione. Ha inoltre ribadito che, per la consegna a persona di famiglia, non è necessaria la convivenza, essendo sufficiente un vincolo di parentela o affinità idoneo a far presumere la consegna dell'atto al destinatario, salvo prova contraria dell'occasionalità della presenza del consegnatario. La sentenza di merito è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo al rigetto dell'appello della concessionaria, con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    La notificazione presso la residenza o abitazione del destinatario, con consegna a persona di famiglia in sua assenza, fa operare una presunzione di ricezione; la convivenza non è requisito espresso né necessario, e l'eventuale nullità può essere superata solo con prova dell'esecuzione in luogo diverso da quello legale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo quanto al deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

  • art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300 del 1999

    tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze"

    A seguito del trasferimento di rapporti, poteri e competenze alle agenzie fiscali, nei giudizi tributari il soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle entrate, non il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

  • art. 1 d.m. 28 dicembre 2000

    Indicato come data di inizio dell'operatività delle agenzie fiscali.

Massime di principio

  • Nella notificazione della cartella esattoriale eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la presenza dell'indirizzo completo del destinatario nella relata è idonea a far presumere che la consegna sia avvenuta presso la sua abitazione o residenza; chi contesta la notifica deve provare che la consegna sia avvenuta in un luogo diverso da quello indicato dalla legge.
  • La consegna dell'atto a una persona qualificabile come persona di famiglia non richiede, di per sé, la convivenza con il destinatario: è sufficiente un vincolo di parentela o affinità idoneo a giustificare la presunzione che il consegnatario trasmetta l'atto al destinatario.
  • L'eventuale mancanza di prova che il consegnatario si trovasse all'interno dell'abitazione non è decisiva, se dalla relata emerge che la notifica è stata eseguita all'indirizzo di residenza del destinatario e non vi è prova contraria di un luogo di consegna diverso.
  • Nel contenzioso tributario successivo al trasferimento di competenze alle agenzie fiscali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze non è normalmente legittimato passivo per gli atti relativi alla riscossione, essendo tale legittimazione in capo all'Agenzia delle entrate.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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