Cassazione Penale, Ordinanza n. 32303/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione una sentenza del Tribunale emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. La Corte ha rilevato che le censure proposte non erano deducibili nel giudizio di legittimità relativo a una sentenza di patteggiamento, poiché non riguardavano alcuna delle categorie tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: specifici motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il testo non indica né i fatti oggetto dell'imputazione né il reato contestato, né specifica il contenuto concreto delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per indeducibilità dei motivi, rilevando che le doglianze non rientravano nei limitati casi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La declaratoria è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura indicata nel dispositivo, che nel testo trasmesso non è riportata.
Norme richiamate
La sentenza impugnata era stata emessa ai sensi della disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.
In caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per specifici motivi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Consente la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità del ricorso nei casi indicati dalla disposizione.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Le censure che non rientrano nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. sono inammissibili per indeducibilità, senza necessità di esame nel merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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