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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32405/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo quale unico motivo l'estinzione per prescrizione dei reati oggetto della decisione impugnata. La Corte di appello di Napoli aveva escluso la riqualificazione del fatto operata in primo grado ai sensi degli artt. 473 e 474-ter c.p. e aveva confermato l'originaria qualificazione della condotta nei reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. Aveva quindi dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 474 c.p. e rideterminato la pena in relazione al delitto di ricettazione. La Corte di cassazione ha rilevato che il reato di ricettazione era stato commesso il 10 giugno 2016 e che, alla data della sentenza di appello del 28 ottobre 2025, non era ancora decorso il termine massimo di prescrizione di dieci anni, destinato a maturare soltanto successivamente. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale e preclude la declaratoria di estinzione per prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il motivo relativo alla prescrizione e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il termine massimo di prescrizione del reato di ricettazione non fosse decorso alla data della sentenza di appello e che l'eventuale maturazione successiva non potesse essere rilevata, poiché l'inammissibilità del ricorso impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    La Corte di appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui a questa disposizione.

  • art. 648 c.p.

    La responsabilità per ricettazione è rimasta rilevante ai fini della rideterminazione della pena; il relativo termine di prescrizione non era decorso alla data della sentenza di appello.

  • artt. 473 e 474-ter c.p.

    La Corte di appello non ha condiviso la riqualificazione del fatto operata in primo grado secondo tali disposizioni.

  • art. 474-ter c.p.

    Richiamato quale disposizione della riqualificazione effettuata nel giudizio di primo grado, poi disattesa in appello.

Massime di principio

  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo la costituzione di un valido rapporto processuale, preclude la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
  • Quando il termine massimo di prescrizione del reato non è decorso alla data della sentenza di appello, la successiva maturazione della prescrizione non può essere rilevata se il ricorso per cassazione è inammissibile.
  • La declaratoria di prescrizione di uno dei reati contestati non impedisce la prosecuzione della valutazione relativa agli altri reati, con eventuale rideterminazione della pena per il reato non prescritto.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàRicettazioneImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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