Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 51/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento previa adozione di idonea misura cautelare - della deliberazione del Comitato ETS n. 160 del 9 ottobre 2025 (prot. n. 186115), avente ad oggetto “Modifica dell’Allegato A della deliberazione del Comitato ETS n. 90/2025 recante ‘aggiornamento degli elenchi di impianti di dimensioni ridotte situati nel territorio nazionale ed eleggibili per l’applicazione degli articoli 27, 27-bis paragrafo 1, 27-bis paragrafo 3 della direttiva 2003/87/ce per il periodo 2026–2030 a seguito della consultazione pubblica di cui alla deliberazione n. 155/2024 e invio degli stessi alla commissione europea’ per espunzione impianto n. aut. 2510”, con la quale l’impianto della società ricorrente, sito nel Comune di Corfinio, è stato escluso dall’elenco di cui all’Allegato A alla deliberazione n. 90/2025 concernente gli impianti esclusi per il secondo periodo della fase IV dell’EU ETS (2026-30); - dell’Allegato A alla deliberazione del Comitato ETS n. 160 del 9 ottobre 2025, nella parte in cui l’impianto della società ricorrente non è stato annoverato tra quelli esclusi per il secondo periodo della fase IV dell’EU ETS (2026-30); - del verbale del Comitato ETS n. 14 (prot. n. 192113) dell’8 ottobre 2025 e dell’annessa relazione di accompagnamento; - della corrispondenza tra il Comitato ETS e la Commissione Europea; - della nota prot. n. 231747 del 5 dicembre 2025 e relativi allegati, con la quale il Comitato ETS ha evaso l’istanza di accesso agli atti formulata dalla società ricorrente in data 5 novembre 2025; - di qualunque atto, nota, documento e quesito, comunque denominato, presupposto, annesso, connesso e conseguenziale, anche se non conosciuto; - del silenzio serbato dal Comitato ETS sul reclamo e contestuale istanza di annullamento in autotutela, presentati in data 25 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202600041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Comitato ETS n. 160 del 9 ottobre 2025 e relativi atti, nella parte in cui l'impianto della ricorrente è stato espunto dall'elenco degli impianti esclusi dall'EU ETS per il periodo 2026-2030; silenzio sull'istanza di autotutela

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione del Comitato ETS n. 160 del 9 ottobre 2025, l'Allegato A e gli atti presupposti e connessi, contestando l'esclusione del proprio impianto, sito nel Comune di Corfinio, dall'elenco degli impianti esclusi per il secondo periodo della fase IV dell'EU ETS, relativo agli anni 2026-2030. Sono stati inoltre impugnati gli atti relativi alla corrispondenza con la Commissione europea, la risposta all'istanza di accesso agli atti e il silenzio serbato sul reclamo e sull'istanza di annullamento in autotutela. Il testo dell'ordinanza non riporta in dettaglio i singoli motivi di ricorso né le censure di legittimità dedotte.

La decisione

Il Collegio non ha deciso la domanda cautelare nel merito. Ha ritenuto che le esigenze di tutela della ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte mediante la trattazione del merito in pubblica udienza, fissata per il 21 ottobre 2026, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La mancata adozione di una misura cautelare non consente di individuare un'effettiva soccombenza nella fase cautelare; pertanto, le spese della fase sono state compensate tra le parti. Il TAR ha dato atto della propria giurisdizione e competenza.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La trattazione di merito può essere fissata in tempi compatibili con la tutela cautelare richiesta.

    Il Collegio ha utilizzato la disposizione per fissare direttamente la trattazione del merito, ritenendo in tal modo adeguatamente soddisfatte le esigenze di tutela cautelare della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando le esigenze di tutela cautelare possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica di merito, il giudice amministrativo può evitare di pronunciarsi nel merito sulla domanda cautelare e fissare direttamente la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La mancata adozione di una misura cautelare, ove il giudice si limiti a fissare la trattazione del merito, non determina di per sé una soccombenza cautelare effettiva e giustifica la compensazione delle spese della fase.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareImpianti da fonti rinnovabili
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.