Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 712/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) della Determina della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania n. 240 del 25.11.25, recante aggiudicazione al CSI – Consorzio Servizi Integrati – Consorzio Stabile (P.IVA 06806550965) della gara CIG B651585FA1, per l’affidamento della concessione dei lavori di restauro, risanamento conservativo e rifunzionalizzazione dell’edificio denominato “Ex Casa del custode e Serre”, sito all’interno del parco di Villa Floridiana di Napoli, nonché della successiva gestione dell’edificio e delle attività di manutenzione delle aree a verde della Villa Floridiana; b) della proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice di cui al verbale di gara n. 8 del 16.9.25; c) del verbale di gara n. 2 del 15.7.25, nella parte in cui dispone il soccorso istruttorio in favore del CSI; d) del verbale di gara n. 3 del 5.8.25, nella parte in cui ammette alla gara il CSI; e) del verbale di gara n. 5 del 8.8.25, nella parte in cui ritiene ammissibile l’offerta tecnica del CSI ed attribuisce ad essa il relativo punteggio 69,10/80; f) dei verbali di gara n. 7 del 10.9.25 e n. 8 del 16.9.25, nella parte in cui ritengono ammissibile l’offerta economica del CSI e attribuiscono ad essa il relativo punteggio di 20/20; g) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al ristoro dei danni subiti patiti e patiendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti impugnati: -in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., attraverso l’aggiudicazione della procedura di gara in favore della ricorrente, con eventuale annullamento e/o caducazione ovvero declaratoria di inefficacia del contratto stipulato, per il quale quest’ultima sin d’ora manifesta l’interesse al subentro ex art. 122 c.p.a.; -in subordine, per equivalente economico, a titolo di danno emergente e lucro cessante, quest’ultimo nella misura del 10% dell’importo a base d’asta, ovvero minore o maggiore importo a determinarsi in sede giudiziaria, nonché con il danno da perdita di chances da terminarsi in via equitativa, oltre spese per la partecipazione alla gara, interessi ed accessori di legge.

Giustizia amministrativa202601187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della gara al CSI per la concessione dei lavori di restauro, risanamento conservativo e rifunzionalizzazione dell’ex Casa del custode e Serre di Villa Floridiana, con successiva gestione e manutenzione delle aree verdi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della procedura al consorzio stabile CSI e gli atti presupposti, deducendo censure riferite alla documentazione amministrativa del concorrente aggiudicatario, al soccorso istruttorio disposto in suo favore, alla sua ammissione alla gara, all’ammissibilità e alla valutazione dell’offerta tecnica, nonché all’ammissibilità e alla valutazione dell’offerta economica. Ha inoltre chiesto la tutela cautelare, l’aggiudicazione in proprio favore con eventuale caducazione o declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, nonché, in subordine, il risarcimento per equivalente, comprensivo di danno emergente, lucro cessante, perdita di chance e spese di partecipazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le complesse questioni di fatto e di diritto dovessero essere esaminate con cognizione piena nella sede di merito, previa integrazione della documentazione processuale. Pur rilevando che il 6 febbraio 2026 era stata stipulata la convenzione tra CSI e Amministrazione, ha considerato adeguatamente tutelabili le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, fissata al 29 aprile 2026. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi accolto la domanda cautelare ai limitati effetti della rapida trattazione del merito, senza pronunciarsi sull’illegittimità degli atti impugnati né sulle domande di aggiudicazione, subentro o risarcimento. Ha inoltre disposto istruttoria, ordinando all’Amministrazione di depositare entro dieci giorni la documentazione amministrativa relativa a CSI, EPM s.r.l. e all’ausiliaria, gli allegati e la dichiarazione di riservatezza dell’offerta tecnica, nonché il PEF e l’asseverazione al PEF dell’aggiudicatario. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuto opportuno che le complesse questioni sottese in fatto e in diritto al presente ricorso vengano esaminate, con cognizione piena, direttamente nella sede di trattazione di merito

    La tutela cautelare può essere accordata mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, quando la complessità della controversia renda preferibile una decisione a cognizione piena.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    accoglie la domanda cautelare ai limitati effetti di cui all’art. 55, comma 10, cod.proc.amm.

    L’accoglimento cautelare può consistere nella sollecita fissazione del merito, senza anticipare la decisione sulle censure sostanziali.

  • art. 121 c.p.a.

    attraverso l’aggiudicazione della procedura di gara in favore della ricorrente, con eventuale annullamento e/o caducazione ovvero declaratoria di inefficacia del contratto stipulato

    La norma è richiamata dalla ricorrente quale fondamento della domanda di tutela in forma specifica relativa al contratto di gara.

  • art. 122 c.p.a.

    con eventuale annullamento e/o caducazione ovvero declaratoria di inefficacia del contratto stipulato, per il quale quest’ultima sin d’ora manifesta l’interesse al subentro ex art. 122 c.p.a.

    La norma è richiamata dalla ricorrente quale fondamento della domanda di declaratoria di inefficacia e subentro, non definita nell’ordinanza cautelare.

Massime di principio

  • Quando le questioni cautelari risultano strettamente intrecciate a complesse questioni di fatto e di diritto, il giudice può accordare tutela ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. fissando sollecitamente la trattazione del merito, invece di anticipare una valutazione piena sulla fondatezza delle censure.
  • La stipulazione del contratto o della convenzione di gara non impedisce, di per sé, che le esigenze cautelari siano tutelate mediante la ravvicinata fissazione dell’udienza di merito, se tale misura è ritenuta adeguata dal giudice.
  • Quando la documentazione necessaria per decidere il merito non è integralmente disponibile, il giudice amministrativo può disporre istruttoria e ordinare all’amministrazione il deposito di documenti puntualmente individuati entro un termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.