Cassazione Penale, Sentenza n. 35634/2026 del 08/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Bologna del 23 gennaio 2026, che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro probatorio emesso dall’Ufficio di Bologna della Procura europea il 15 novembre 2025 ed eseguito il 19 novembre 2025, dopo perquisizione domiciliare. Il sequestro riguardava tre telefoni cellulari, una chiave USB e i dati in essi contenuti. L’indagato era sottoposto a misura cautelare personale ed era indagato per la partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati doganali e per la partecipazione diretta a tali reati. Con il primo motivo, deducendo violazione di legge, ha lamentato che il decreto genetico non spiegasse perché fosse necessario sequestrare tutti i dispositivi e non indicasse parole chiave per selezionare i dati pertinenti, con conseguente motivazione asseritamente apparente. Con il secondo motivo ha contestato che, pur essendo indicate le finalità investigative — in particolare la ricostruzione dei rapporti con gli altri indagati e con la società Rensped Srl — mancassero criteri e modalità di selezione dei dati, così da non consentire di verificare la proporzionalità della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente per la loro omogeneità. Ha rilevato che il Tribunale aveva illustrato il coinvolgimento dell’indagato nelle vicende e la necessità di acquisire documentazione contabile e commerciale relativa alle articolate transazioni oggetto d’indagine, plausibilmente reperibile nei dispositivi nella sua disponibilità e utilizzati anche per la sua attività economica. La ricerca era stata circoscritta a documentazione, corrispondenza e comunicazioni relative ai rapporti commerciali con gli importatori coinvolti nella frode e con Rensped Srl, con esclusione dei dati personali non pertinenti: tale delimitazione era fungibile con l’indicazione di parole chiave. Non era necessario indicare nel decreto la durata esatta del sequestro o fissare preventivamente termini inderogabili per estrazione e analisi; una volta individuati i dati rilevanti, quelli non pertinenti e i supporti che li contengono devono essere restituiti, e l’interessato può chiedere la restituzione ai sensi dell’art. 262 c.p.p. se ritiene ingiustificatamente protratte le operazioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Nel caso in cui il provvedimento di sequestro probatorio abbia ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, la necessità di garantirne la proporzionalità non impone che sia indicato, già nel decreto dispositivo, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica, sussistendo il rischio di penalizzare in modo eccessivo, laddove venga richiesta una puntuale preventiva delimitazione temporale della durata della efficacia del provvedimento ablativo, l'accertamento dei reati e potendo il titolare dei beni contestare, anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato, ovvero la sua indeterminatezza, mediante istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare l'eventuale decreto di rigetto della istanza di cui sopra davanti alla competente autorità giudiziaria
La proporzionalità del sequestro di dati informatici non richiede che il decreto stabilisca preventivamente una durata esatta o termini inderogabili per le operazioni; l’interessato può contestare in seguito la durata eccessiva o indeterminata chiedendo la restituzione.
Il ricorso proposto deve, pertanto/ essere rigettato ed il ricorrente va condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
A seguito del rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici deve essere proporzionato e il decreto deve indicare le ragioni per cui occorre un’acquisizione estesa oppure specificare le informazioni ricercate e i criteri di selezione, così da consentire il controllo della misura nella fase genetica e in quella esecutiva.
- L’obbligo di motivazione può essere assolto anche mediante una delimitazione funzionale della ricerca, riferita a categorie documentali e a rapporti o attività specificamente individuati; non è indispensabile indicare parole chiave quando il perimetro dei dati ricercabili risulti altrimenti definito e siano esclusi quelli personali estranei all’indagine.
- La necessità probatoria del sequestro di dispositivi può fondarsi sulla plausibile presenza, nei supporti nella disponibilità dell’indagato e utilizzati anche per la sua attività economica, di documenti pertinenti a rapporti commerciali oggetto d’indagine.
- Il decreto di sequestro probatorio di dati informatici non deve necessariamente fissare la durata esatta della misura né termini preventivi inderogabili per estrazione e analisi, quando tali tempi non siano prevedibili nella fase genetica; l’interessato può chiedere la restituzione se le operazioni si protraggono ingiustificatamente.
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