Ordinanza n. 250/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. del decreto del Viceprefetto Vicario di Latina, prot. uscita n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal sig. -OMISSIS- avverso il sottoindicato provvedimento questorile; 2. del decreto del Questore di Latina n. -OMISSIS-/Mis.Prev. del -OMISSIS-, notificato il 03.11.2025, con il quale al sig. -OMISSIS- veniva applicata, ai sensi dell’art. 2 D.lg. 159/2011, la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Gaeta per anni tre, senza l’autorizzazione del suddetto Ufficio; 2.1. del verbale redatto dal Commissariato di P.S. di Gaeta n. prot. -OMISSIS-; 2.2. della comunicazione di avvio del procedimento, datata -OMISSIS- e notificata il 25.9.2025 all’odierno ricorrente. 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, e comunque lesivo degli interessi del sig. -OMISSIS-; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 17/6/2026: 4. della nota della Questura di Latina - Divisione Polizia Anticrimine - Ufficio Misure di Prevenzione, -OMISSIS-., datata -OMISSIS- (prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-); 4.1. della comunicazione di notizia di reato e relativo seguito del Commissariato di P.S. di Gaeta, richiamata nella predetta nota, con i relativi allegati, annotazioni, fermo-immagine, verbali di sommarie informazioni testimoniali e verbali di individuazione fotografica; 4.2. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, nella parte in cui i suddetti atti siano stati o vengano utilizzati per integrare, giustificare o confermare, anche in sede processuale, i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico e divieto di ritorno nel Comune di Gaeta per tre anni, adottato dal Questore ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario misura preventiva)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il decreto del Viceprefetto Vicario di Latina che aveva respinto il ricorso gerarchico contro il provvedimento del Questore di Latina, nonché il decreto questorile con cui gli era stato imposto, per tre anni, il divieto di ritorno nel Comune di Gaeta senza autorizzazione dell'ufficio competente. Sono stati inoltre impugnati il verbale del Commissariato di P.S. di Gaeta, la comunicazione di avvio del procedimento e, con motivi aggiunti, una nota della Questura e gli atti relativi a una comunicazione di notizia di reato, con i relativi allegati e verbali, nella parte in cui tali documenti erano utilizzati per integrare o giustificare i provvedimenti. Nella fase cautelare il ricorrente ha contestato, in sostanza, l'insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della misura, poiché non sarebbe stata dimostrata la sua riconducibilità alle persone pericolose per la sicurezza pubblica indicate dall'art. 1 d.lgs. 159/2011. L'amministrazione aveva collegato la misura anche all'eventuale commissione del delitto di rissa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti, a un primo sommario esame cautelare, i presupposti per la sospensione. Ha rilevato che il divieto di ritorno, quale misura di prevenzione prevista dal codice antimafia, era stato applicato in mancanza dei presupposti di legge relativi alla qualificazione del destinatario come persona pericolosa per la sicurezza pubblica. In particolare, anche l'eventuale commissione del delitto di rissa, il cui accertamento spetta al giudice penale, non è stata ritenuta sufficiente, di per sé, a dimostrare che il ricorrente fosse dedito alla commissione di reati offensivi o pericolosi per l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, poiché l'amministrazione non aveva motivato in alcun modo tale dedizione. Il TAR ha quindi accolto la domanda cautelare, sospeso gli effetti del provvedimento impugnato e fissato l'udienza pubblica di merito, lasciando impregiudicato il potere dell'amministrazione di riesaminare il procedimento. L'amministrazione resistente è stata condannata al pagamento di 800 euro per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Gaeta per anni tre
L'applicazione del divieto di ritorno richiede la sussistenza dei presupposti soggettivi previsti dal codice antimafia, ossia la riconducibilità del destinatario alle categorie di persone pericolose per la sicurezza pubblica.
art. 1, lett. c, d.lgs. 159/2011
persone indicate nell'articolo 1 (…) pericolose per la sicurezza pubblica
La qualificazione del soggetto come persona dedita alla commissione di reati lesivi o pericolosi per l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica deve essere concretamente motivata; l'eventuale commissione di un singolo delitto di rissa non dimostra automaticamente tale dedizione.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
Costituisce la base processuale per la valutazione e la concessione della tutela cautelare richiesta nel giudizio.
Massime di principio
- L'applicazione del divieto di ritorno previsto dall'art. 2 d.lgs. 159/2011 presuppone che l'amministrazione dimostri e motivi la riconducibilità del destinatario a una delle categorie di persone pericolose per la sicurezza pubblica indicate dall'art. 1 del medesimo decreto legislativo.
- L'eventuale commissione di un singolo delitto di rissa, anche ove accertata, non è di per sé sufficiente a qualificare il soggetto come dedito alla commissione di reati lesivi o pericolosi per la sicurezza o la tranquillità pubblica; occorre una motivazione concreta sulla dedizione a tale specie di reati.
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può sospendere una misura di prevenzione personale quando, a un primo sommario esame, emerga la carenza dei presupposti legali per la sua applicazione, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di riesaminare il procedimento.
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