Sentenza del 02/04/2015 n. 6694 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto il rimborso ICI per l'anno 2003. Ha dedotto la violazione del D.L. n. 557/1993, art. 9, comma 3-bis, convertito dalla L. n. 133/1994, e del D.P.R. n. 139/1998, artt. 1 e 2, sostenendo che l'immobile non poteva beneficiare dell'esenzione perché accatastato in categoria D/7, propria dei fabbricati industriali, anziché in categoria D/10, riservata ai fabbricati strumentali all'attività agricola.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro il silenzio-rifiuto sul rimborso ICI. La Corte ha ritenuto che l'immobile, essendo accatastato in D/7 e non in D/10, non possedesse il presupposto catastale necessario per l'esenzione dall'ICI. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, convertito dalla L. n. 133 del 1994
La norma individua i requisiti dei fabbricati rurali e strumentali all'attività agricola. Ai fini dell'esenzione ICI, tali requisiti devono risultare anche dalla corretta classificazione catastale.
D.P.R. n. 139 del 1998, artt. 1 e 2
Disciplina l'inquadramento catastale dei fabbricati rurali, distinguendo le categorie coerenti con la destinazione agricola, tra cui la categoria D/10.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)
È stato interpretato, alla luce della normativa successiva, nel senso che i fabbricati riconosciuti catastalmente come rurali nelle categorie A/6 o D/10 non sono soggetti all'ICI.
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2009
Ha confermato la rilevanza della classificazione catastale dei fabbricati rurali ai fini dell'esenzione ICI.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale invocata dal Comune per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali rilevanti.
Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza senza rinvio e decidere direttamente la controversia nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009
In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10) [...] non è soggetto all'imposta.
La classificazione catastale costituisce il criterio decisivo per dimostrare la ruralità ai fini dell'esenzione. Se l'immobile è iscritto in una categoria diversa, il contribuente deve prima impugnare il classamento.
Cass., Sezione Quinta, sentenza n. 5167 del 5 marzo 2014
Per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10).
Ha ribadito che l'accatastamento in una categoria diversa da A/6 o D/10 impedisce, in assenza di impugnazione del classamento, di ottenere l'esenzione ICI.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI per un fabbricato rurale non è sufficiente dimostrare che l'immobile sia concretamente utilizzato per attività agricola: è normalmente necessario che risulti catastalmente classificato nella categoria appropriata, in particolare D/10 per i fabbricati strumentali agricoli.
- Se l'immobile è accatastato in una categoria diversa, come D/7, il contribuente che intende far valere la ruralità deve contestare tempestivamente l'atto di classamento; non può limitarsi a chiedere l'esenzione direttamente nel giudizio sull'ICI.
- L'uso effettivo dell'immobile e la sua funzione agricola possono non bastare a superare una classificazione catastale non coerente, quando questa non sia stata previamente impugnata.
- Il Comune che intenda contestare un'esenzione fondata su una classificazione catastale A/6 o D/10 deve a sua volta impugnare autonomamente il relativo classamento.
- La regola riguarda il quadro normativo e giurisprudenziale dell'ICI oggetto della sentenza; per tributi successivi, come l'IMU, occorre verificare la disciplina vigente e gli eventuali requisiti ulteriori.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 apr 2015Sentenza del 02/04/2015 n. 6685 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 apr 2015Sentenza del 02/04/2015 n. 6688 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 apr 2015Sentenza del 02/04/2015 n. 6692 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 apr 2015Sentenza del 02/04/2015 n. 6695 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 apr 2015Sentenza del 02/04/2015 n. 6696 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 apr 2015Sentenza del 02/04/2015 n. 6703 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →