Cassazione Penale, Sentenza n. 27574/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato aveva chiesto alla Corte d'appello la restituzione nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza del Tribunale, deducendo una causa di forza maggiore costituita dalla propria detenzione in Inghilterra per il periodo compreso tra il 26 luglio 2024 e il 17 dicembre 2024, che gli avrebbe impedito di mantenere rapporti con il difensore e di attivarsi tempestivamente. La Corte d'appello ha respinto l'istanza ritenendo che lo stato di detenzione non integri forza maggiore. In cassazione, con unico motivo, il ricorrente ha reiterato la stessa doglianza. Il difensore ha chiesto la discussione orale, ma la Corte ha rilevato che il rito non la prevede nel procedimento in esame. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, mentre la Corte ha esaminato il motivo ritenendolo infondato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il diniego di restituzione nel termine disposto dalla Corte d'appello. Ha affermato che, ai fini dell'art. 175 c.p.p., lo stato di detenzione non costituisce causa di forza maggiore idonea a giustificare la restituzione nel termine, anche quando la detenzione sia avvenuta all'estero. La Corte ha richiamato un orientamento consolidato secondo cui la mancata attivazione dell'imputato che sappia di essere sottoposto a giudizio integra inerzia colpevole, incompatibile con l'istituto, che opera solo in situazioni eccezionali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La detenzione, anche se eseguita all'estero, non integra di per sé una causa di forza maggiore idonea a ottenere la restituzione nel termine per impugnare; rileva invece l'eventuale inerzia colpevole dell'imputato che sappia di essere sottoposto a processo.
La richiesta di discussione orale non è prevista nel rito applicabile al procedimento deciso dalla Corte.
La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte richiama la giurisprudenza formatasi anche dopo l'introduzione di tale comma, confermando l'orientamento sulla non rilevanza della detenzione quale forza maggiore.
Massime di principio
- Ai fini della restituzione nel termine per impugnare, la detenzione dell'interessato non costituisce, di regola, una causa di forza maggiore, perché non impedisce in assoluto l'attivazione difensiva e non giustifica l'inerzia dell'imputato consapevole del processo.
- L'istituto della restituzione nel termine è eccezionale e non può essere utilizzato per sanare omissioni imputabili alla colpevole inerzia della parte che conosca il procedimento a suo carico.
- La detenzione all'estero non assume, di per sé, una valenza diversa rispetto alla detenzione interna ai fini della restituzione nel termine, salvo che emergano elementi ulteriori idonei a integrare un impedimento assoluto non imputabile.
- Quando il ricorso contro il diniego di restituzione nel termine è infondato, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
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