Cassazione Penale, Ordinanza n. 06475/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per un capo di imputazione e aveva rideterminato la pena per il residuo reato di minaccia aggravata dall'uso di un'arma. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la condotta non fosse offensiva in misura tale da escluderla. Con il secondo motivo ha contestato la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la pena fosse stata fissata sopra il minimo edittale senza adeguata considerazione delle sue deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte di appello aveva svolto una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto, valorizzando il pericolo cagionato alla persona offesa, minacciata con un coltello di grandi dimensioni e costretta alla fuga, elemento incompatibile con la particolare tenuità. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, poiché le censure investivano il trattamento sanzionatorio a fronte di una motivazione congrua: il diniego delle attenuanti generiche era sorretto dall'assenza di elementi positivi, dai precedenti penali e dalla mancanza di resipiscenza; la pena sopra il minimo edittale era giustificata dalla gravità della condotta e dalla capacità a delinquere. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La valutazione della particolare tenuità del fatto richiede un apprezzamento complessivo delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere escluso in assenza di elementi positivamente valutabili, tenendo conto della personalità dell'imputato, dei precedenti e del comportamento successivo al fatto.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è configurabile quando la condotta presenti un'offensività concreta apprezzabile, desumibile anche dal pericolo creato per la persona offesa e dalle modalità esecutive della minaccia.
- La valutazione ex art. 133 c.p. deve essere complessiva e congiunta e non può prescindere dalle modalità della condotta, dal grado di colpevolezza e dall'entità del pericolo o del danno.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando sia motivato con riferimento alla personalità negativa dell'imputato, ai precedenti penali e all'assenza di segnali di resipiscenza.
- La determinazione della pena oltre il minimo edittale non è censurabile in cassazione se il giudice di merito la sorregge con motivazione congrua, ancorata alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere dell'imputato.
- Le doglianze che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del trattamento sanzionatorio, in presenza di motivazione adeguata, non sono ammissibili in sede di legittimità.
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