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Sentenza

Sentenza n. 4/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento DIPVVF.COM-GE.REGISTRO UFFICIALE U.0022435 del 04 novembre 2020 in forza del quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova ha imposto la società ricorrente prescrizioni di regolarizzazione dell'area esterna prospiciente i civici di civile abitazione n. 8 e 30 siti in Genova, viale Villini Rollino; nonché di ogni atto antecedente, presupposto, consequenziale e comunque connesso, in particolare i verbali citati nel provvedimento ma non allegati.

Giustizia amministrativa202100034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco relative alla regolarizzazione di un'area esterna adibita a parcheggio e all'accesso a una centrale termica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, a seguito di sopralluogo, aveva imposto di interporre spazi scoperti di almeno 1,5 metri tra le superfici di parcamento e le aperture dei fabbricati perimetrali, nonché di mantenere libera da ostacoli l'area di accesso alla centrale termica. Sono stati dedotti: la mancata allegazione del verbale di sopralluogo richiamato nel provvedimento; la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990; l'erronea applicazione della disciplina del d.m. 1 febbraio 1986, riferita alle autorimesse, a un parcheggio all'aperto; l'irragionevolezza dell'imposizione di prescrizioni fondate su una disciplina già abrogata dal d.m. 15 maggio 2020, la cui abrogazione sarebbe divenuta efficace il 20 novembre 2020; e l'illegittimità della prescrizione relativa agli ostacoli presso la centrale termica, ritenuta generica e comunque non necessaria, essendo presente un camminamento scoperto di almeno 0,60 metri.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il provvedimento impugnato è stato annullato. Il TAR ha escluso che la mancata allegazione materiale del verbale di sopralluogo determinasse, di per sé, l'illegittimità dell'atto: ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 241/1990 è sufficiente che l'atto richiamato sia indicato e reso disponibile, anche mediante accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della stessa legge. È stata invece ritenuta fondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, poiché la vicenda presentava questioni fattuali e valutazioni sull'opportunità e ragionevolezza delle prescrizioni, sicché non era dimostrato che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il Collegio ha inoltre ritenuto illegittima la prescrizione sulla distanza di 1,5 metri: indipendentemente dalla questione dell'applicabilità della disciplina sulle autorimesse ai parcheggi all'aperto, il d.m. 1 febbraio 1986 era già destinato a essere abrogato, con efficacia dal 20 novembre 2020, quando l'Amministrazione aveva adottato la prescrizione il 4 novembre 2020. Poiché il termine di adempimento di 45 giorni sarebbe scaduto dopo l'abrogazione, l'imposizione risultava irragionevole, inefficace rispetto a un interesse pubblico attuale e contraria ai doveri di correttezza e buona fede. È stata altresì annullata la prescrizione concernente l'area della centrale termica, perché generica, riferita a ostacoli non specificati, e perché la mera presenza di posti auto, a fronte dell'esistenza di un camminamento scoperto di almeno 0,60 metri, non costituiva di per sé un ostacolo. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    La mancata allegazione materiale dell'atto richiamato nella motivazione non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento, purché l'atto sia indicato e reso disponibile al destinatario, anche mediante accesso.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La disponibilità dell'atto richiamato può essere assicurata attraverso l'accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio era necessaria perché il procedimento presentava questioni fattuali e valutazioni suscettibili di incidere sul contenuto finale del provvedimento.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    La sanatoria processuale della mancata comunicazione di avvio presuppone la prova, gravante sull'Amministrazione, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; tale prova non ricorre quando vi siano questioni di fatto e valutazioni non vincolate.

  • d.m. 1 febbraio 1986

    La disciplina tecnica sulle autorimesse è stata posta a fondamento delle prescrizioni, ma risultava destinata all'abrogazione con efficacia ravvicinata rispetto all'adozione dell'atto.

  • art. 3, commi 2 e 4, d.m. 15 maggio 2020

    Il decreto ha abrogato il d.m. 1 febbraio 1986, differendo l'entrata in vigore dell'abrogazione di 180 giorni; nel caso esaminato l'abrogazione è divenuta efficace il 20 novembre 2020.

Massime di principio

  • La mancata allegazione materiale di un atto richiamato nella motivazione non comporta, di per sé, l'illegittimità del provvedimento: è sufficiente che l'Amministrazione lo individui e lo renda disponibile al destinatario secondo le regole sull'accesso documentale.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento non è neutralizzata dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 quando il procedimento presenta questioni di fatto o valutazioni suscettibili di incidere sul contenuto dell'atto; in tal caso l'Amministrazione deve dimostrare che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
  • È irragionevole imporre al privato prescrizioni tecniche fondate su una disciplina destinata a cessare di avere efficacia entro pochi giorni, soprattutto quando il termine assegnato per l'adempimento scade dopo l'abrogazione e l'obbligo risulta quindi privo di un interesse pubblico effettivo e attuale.
  • Le prescrizioni amministrative devono essere specifiche e concretamente riferite a una situazione accertata: una disposizione che imponga di mantenere libera un'area da non meglio precisati ostacoli è illegittima se non individua gli ostacoli e se la situazione materiale accertata non integra, di per sé, un impedimento all'accesso.
  • L'esercizio del potere amministrativo deve rispettare i principi di efficacia, ragionevolezza, correttezza e buona fede, evitando di imporre al privato oneri destinati a perdere in tempi immediati il proprio fondamento normativo.

Come è indicizzato

MateriePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoQualificazione degli interventi
RamiProcedimento amministrativoEdilizia
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PA

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