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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05856/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di diffamazione, deducendo censure che la Cassazione qualifica come generiche, versate in fatto e sostanzialmente riproduttive di doglianze già esaminate e respinte in appello. In particolare, il ricorrente contestava la rilevanza attribuita alla vicenda relativa al procedimento a carico di altra persona, sostenendo una diversa lettura dei fatti: secondo la sentenza impugnata, la diffamazione contestata all'altra donna riguardava il mancato pagamento di 250 euro al ricorrente, mentre risultava invece che il ricorrente avesse incassato un assegno di pari importo emesso per lavori eseguiti presso i suoi immobili. La Corte osserva inoltre che le dichiarazioni dell'altra persona erano state confermate dai testi della difesa, ma il ricorso proponeva soltanto una lettura alternativa delle prove. Un ulteriore motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto non proponibile perché non dedotto in appello; in ogni caso, la motivazione sul punto è stata considerata lineare e fondata sulla mancanza di elementi positivamente valutabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici, di merito e reiterativi rispetto a censure già disattese con motivazione congrua dalla Corte d'appello. Ha inoltre rilevato che il motivo sulle attenuanti generiche non era stato proposto in appello e che il relativo diniego era comunque sorretto da motivazione adeguata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in censure generiche, meramente fattuali o nella riproposizione di doglianze già specificamente esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito.
  • Non sono scrutinabili in cassazione, se non nei limiti dei vizi denunciabili, le richieste che mirano solo a ottenere una diversa lettura delle prove e degli elementi di fatto già valutati nei precedenti gradi di giudizio.
  • Un motivo relativo al trattamento sanzionatorio, quale il diniego delle attenuanti generiche, non può essere introdotto per la prima volta in cassazione se non è stato devoluto in appello.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiffamazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona

Testo integrale

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