Cassazione Penale, Ordinanza n. 04969/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla propria responsabilità penale. La Corte rileva però che il motivo è del tutto generico, perché si limita a riproporre argomenti già esaminati e ritenuti infondati dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata. Inoltre, le doglianze sono qualificate come censure di fatto non consentite in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso viene dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria si fonda sulla mancanza di specificità del motivo, desunta dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, nonché sul fatto che il ricorso si risolveva in mere doglianze di fatto non proponibili nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
"la mancanza di specificità del motivo"
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, ricavata dall'assenza di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di doglianze già disattese dal giudice di merito integra inammissibilità.
- La carenza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata e quelle sviluppate nel ricorso è indice della mancanza di specificità del motivo.
- Il ricorso per cassazione non può risolversi in censure di merito o in mere doglianze in punto di fatto, non consentite nel giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e può essere gravato della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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