Cassazione Penale, Ordinanza n. 12994/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per effetto della rinuncia all'impugnazione depositata dal ricorrente, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il soggetto condannato in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino. Prima della decisione, ha però depositato rituale atto di rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589, comma 2, c.p.p. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia, qualificandola come atto processuale negoziale, abdicativo, irrevocabile e recettizio, e ne ha tratto la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
La rinuncia all'impugnazione produce effetto abdicativo sul ricorso e comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
La rinuncia validamente proposta determina una causa di inammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, senza distinguere tra le cause di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione ha natura di atto processuale negoziale, abdicativo, irrevocabile e recettizio.
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La conseguenza economica prevista dall'art. 616 c.p.p. si applica anche quando l'inammissibilità derivi da rinuncia, senza differenziare la causa che l'ha determinata.
Come è indicizzato
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