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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15586/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La pronuncia riguarda non la controversia sostanziale tra le parti, ma un procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione resa nel giudizio promosso dall'INPS contro una sentenza della Corte d'appello di Roma. La Corte rileva d'ufficio che l'ordinanza n. 24524 del 2023, già depositata l'11 agosto 2023 e indicata come resa nel presente ricorso, contiene a pagina 11, dopo la sottoscrizione della Presidente, il testo di un'altra ordinanza, concernente un diverso ricorso dell'INPS contro una sentenza differente e contro un diverso controricorrente. La parte contro ricorrente nel procedimento originario ha depositato memoria segnalando che il giudizio era già stato definito con la precedente ordinanza e ha prodotto il relativo testo. Il tema del ricorso per correzione è quindi limitato all'eliminazione del mero errore materiale, senza incidenza sulla decisione sostanziale già assunta.

La decisione

La Corte dispone la correzione dell'ordinanza n. 24524 del 2023, espungendo dal suo contenuto tutto quanto riportato da pagina 11, dopo la sottoscrizione della Presidente, fino a pagina 21. Ordina inoltre alla cancelleria di annotare la correzione sull'originale del provvedimento emendato. Non viene adottato alcun provvedimento sulle spese, perché il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non presenta una parte soccombente in senso proprio.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    primo comma, secondo periodo

    consente alla Corte di rilevare d'ufficio e correggere l'errore materiale presente nel proprio provvedimento.

  • art. 375 c.p.c.

    secondo comma, numero 4-bis

    richiama la trattazione della procedura in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    prevede il deposito dell'ordinanza entro i termini indicati dopo la riserva in camera di consiglio.

  • art. 288 c.p.c.

    secondo comma, ultimo periodo

    impone l'annotazione della decisione di correzione sull'originale del provvedimento emendato.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione può essere corretto d'ufficio quando l'emenda non richiede alcuna rivalutazione del decisum e non incide sul contenuto sostanziale della decisione.
  • Il procedimento di correzione di errore materiale ha natura amministrativa e non determina una vera soccombenza di una parte; perciò, di regola, non dà luogo a una pronuncia sulle spese.
  • Quando il vizio consiste nell'inserimento nel provvedimento di un testo riferibile a un'altra decisione, la correzione può avvenire mediante espunzione della parte estranea e annotazione sull'originale del provvedimento emendato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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