Cassazione Civile, Ordinanza n. 10646/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, confermata in reclamo dalla corte d'appello. Il legale rappresentante della società, anche in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, 15, comma 4, 18 e 86 l.fall. Sosteneva che la corte territoriale aveva errato nel ritenere inattendibili i bilanci 2017-2019 prodotti per dimostrare il mancato superamento delle soglie di fallibilità, senza considerare una perizia giurata che ne attestava l'affidabilità; che i bilanci, regolarmente depositati, dimostravano comunque la sussistenza dei requisiti di non fallibilità, anche perché l'esposizione debitoria non superava, al momento del fallimento, euro 450.504,00; che il mancato deposito delle scritture contabili non era decisivo, poiché l'art. 86 l.fall. pone tale obbligo a carico del fallito e non incide sull'accertamento dei presupposti di fallibilità; che, infine, la corte d'appello avrebbe dovuto esercitare poteri istruttori officiosi, richiedendo l'esibizione delle scritture contabili o disponendo una consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, investisse in realtà la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito, attività non sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio di omesso esame di fatti decisivi o di motivazione apparente, ipotesi escluse nel caso concreto. Ha inoltre confermato la correttezza del principio secondo cui, nel giudizio per la dichiarazione di fallimento, grava sul debitore l'onere di provare i fatti impeditivi della fallibilità, potendo utilizzare i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure altri documenti idonei; in caso di bilanci ritenuti inattendibili e di mancanza di ulteriore documentazione attendibile, il giudice può ritenere non assolto l'onere probatorio. Nulla è stato disposto sulle spese per difetto di attività difensiva degli intimati; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
pone a carico del debitore l'onere di dimostrare la sussistenza dei fatti impeditivi della fallibilità; la prova può essere fornita con bilanci o con altri documenti idonei a rappresentare storicamente la situazione economico-patrimoniale dell'impresa.
i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale essenziale per la verifica dei requisiti di non fallibilità, ma non hanno valore di prova legale.
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale relativa al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che l'obbligo di depositare le scritture contabili grava sul fallito; la Corte non fonda però su tale norma la decisione, limitandosi a qualificare la censura come attinente alla valutazione probatoria.
consente il sindacato solo per omesso esame di fatti storici decisivi o per anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non consente la rivalutazione delle prove.
la motivazione deve consentire di comprendere il percorso decisorio; è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa o contraddittoria in modo radicale.
la decisione è stata assunta nel procedimento camerale semplificato; la definizione conforme alla proposta comporta le conseguenze previste dalla norma in caso di mancata costituzione degli intimati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio volto ad accertare la fallibilità del debitore, incombe su quest'ultimo l'onere di provare la ricorrenza congiunta dei requisiti che escludono l'assoggettabilità a fallimento.
- I bilanci degli ultimi tre esercizi sono uno strumento probatorio essenziale ma non costituiscono prova legale; se ritenuti inattendibili, il debitore deve integrare la dimostrazione con altra documentazione idonea, inclusi documenti interni o provenienti da terzi che rappresentino storicamente i dati economici e patrimoniali dell'impresa.
- La scelta del giudice di merito tra le diverse risultanze istruttorie e la valutazione dell'attendibilità delle prove non sono sindacabili in cassazione come riesame del merito; il controllo di legittimità è limitato all'omesso esame di fatti decisivi o a motivazione apparente, perplessa o contraddittoria.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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