Cassazione Penale, Ordinanza n. 03337/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando d'ufficio l'inammissibilità del motivo di appello già proposta e non sanata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che il corrispondente motivo di appello era già inammissibile perché non si confrontava con il dato negativo valorizzato dal primo giudice, ossia i precedenti penali e le segnalazioni di polizia a carico dell'imputato, in violazione del dovere di specificità dell'impugnazione.
Norme richiamate
È richiamato come parametro del dovere di specificità dei motivi di impugnazione: il motivo che non si confronta con le ragioni poste a base della decisione è inammissibile.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- L'inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità può essere rilevata dalla Corte di cassazione anche se non sia stata dichiarata dal giudice di secondo grado.
- Il motivo di impugnazione è inammissibile quando non si confronta con il dato decisivo valorizzato nella sentenza impugnata, dovendo censurare in modo puntuale le ragioni del diniego delle attenuanti o della decisione impugnata.
- Le cause di inammissibilità dell'impugnazione non sono sanabili e devono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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