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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43775/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato il riesame della misura cautelare (arresti domiciliari) disposta dal GIP di Monza. Al ricorrente erano contestati, in concorso, due episodi di corruzione propria (capi 7 e 10) e un illecito tributario ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, connessi alluso di fatture per operazioni inesistenti emesse da Berfin s.r.l. La difesa ha sollevato quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla configurabilità della corruzione e sul ruolo concorrente ascritto a Magnano; 2) carente individuazione dellutilita indebita e del nesso con gli atti contrari ai doveri dufficio di Colombo; 3) omissione e pretermissione di allegazioni e prove difensive (relazione tecnica, mail, intercettazioni) rilevanti per destrutturare laccusa; 4) carenza delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e rischio di reiterazione).

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha rilevato che la misura cautelare era stata successivamente modificata e poi revocata, ma il ricorrente ha mantenuto interesse alla decisione ai fini di eventuali ristori ex art. 314 c.p.p. Sul merito la Corte ha confermato la gravità indiziaria: i pagamenti in favore della Berfin s.r.l. (ricondotta a Colombo) sono stati ricondotti a provvista per retribuire Colombo e sono stati collegati alle società riferibili a Magnano; il ruolo professionale e il rapporto di fiducia tra Magnano e Colombo, la partecipazione alla predisposizione di schemi di convenzione divergenti dalla delibera e la partecipazione al meccanismo di pagamento hanno costituito elementi idonei a sostenere il giudizio cautelare sulla sussistenza del concorso nella corruzione. La censura relativa allillecito tributario è stata ritenuta inammissibile sul punto perché, anche secondo la ricostruzione difensiva, sussisterebbe comunque il reato tributario per la discrepanza tra contenuto reale delle prestazioni e quanto fatturato.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che, nonostante la successiva modifica e revoca della misura cautelare, il ricorrente conserva interesse alla decisione ai fini di possibili ristori riparativi ex art. 314: tuttavia la revoca ha reso carente linteresse quanto alle censure relative alle esigenze cautelari.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte ha osservato che, anche assumendo la lettura difensiva sulle causali dei pagamenti, la discrepanza tra quanto fatturato e il contenuto reale delle prestazioni è idonea a integrare il reato tributario (evasione di IRES e IVA), rendendo inammissibile il tentativo di escludere tale profilo tramite il ricorso.

Massime di principio

  • La revoca successiva della misura cautelare non elimina automaticamente linteresse del ricorrente a ottenere una pronuncia quando vi siano ragioni per richiedere ristori riparativi ex art. 314 c.p.p.; tuttavia le questioni sulla sussistenza delle esigenze cautelari diventano, per lo più, irrilevanti.
  • Per contrastare efficacemente la gravità indiziaria in sede di riesame è necessario affrontare in modo puntuale e documentato gli elementi fattuali e logici su cui si fonda il provvedimento (pagamenti, modalità di erogazione, ruoli e relazioni di fiducia, intercettazioni e documentazione contabile); argomentazioni generiche o alternative logiche prive di supporto probatorio raramente sono sufficienti.
  • La presenza di un pattern ripetuto di pagamenti tramite società riconducibili al medesimo soggetto, combinata con il ruolo professionale in vicende amministrative e il rapporto di fiducia con il pubblico ufficiale, può costituire elemento idoneo a fondare la gravità indiziaria per concorso in corruzione.
  • Le consulenze e le prove difensive devono essere valorizzate in modo specifico: la mera censura di pretermissione è insufficiente se gli elementi omessi non incidono sul nucleo decisivo della motivazione del giudice della cautela.
  • Se la teoria difensiva sul nodo fattuale determinante porta comunque, a parità di fatti, allintegrazione di un altro reato (es. illecito tributario), il ricorso può essere inammissibile rispetto a quel profilo in quanto non vi è un reale confronto sulla diversa qualificazione giuridica.
  • La sussistenza di più imputazioni gravi può rendere superflua la confutazione di ciascun singolo capo ai fini del mantenimento di una misura cautelare: è sufficiente che alcune delle imputazioni conservino gravità indiziaria.

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