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Sentenza

Sentenza del 01/03/2022 n. 6653 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

ATM Spa aveva chiesto il rimborso di maggior Irap versata per il 2012 invocando la deduzione (c.d. riduzione del cuneo fiscale). L'Amministrazione negò il rimborso ritenendo che l'attività di trasporto fosse esercitata in regime di concessione e a tariffa, condizione che esclude il beneficio. In primo grado la CTP di Milano accolse ATM; la CTR Lombardia confermò il riconoscimento del rimborso per motivi legati alla natura residuale dell'attività di trasporto di ATM (trasformatasi in holding) e alla mancanza di una tariffa remunerativa nel contratto per la gestione della funicolare. L'Agenzia impugnò in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, censurando la sentenza di merito per insufficiente analisi della natura giuridica del contratto sulla gestione della funicolare. La Corte ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato la causa alla CTR Lombardia in diversa composizione perché verifichi puntualmente, attraverso l'esame delle clausole contrattuali e delle prove documentali, se il rapporto sia qualificabile come concessione traslativa e se la tariffa sia remunerativa (condizioni che incidono sul diritto alla deduzione). Ha inoltre dichiarato assorbito il ricorso incidentale della contribuente e regolato le spese del giudizio di legittimità nel rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4

    art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4

    La norma esclude la riduzione del cuneo fiscale (deduzioni Irap) per le imprese di trasporto che operano in regime di concessione traslativa e a tariffa remunerativa; l'esclusione rileva quando sussiste una concessione con tariffa idonea a coprire i costi e a generare profitto.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 266

    Ha introdotto le deduzioni (cd. riduzione del cuneo fiscale) applicabili ai fini Irap, che tuttavia la giurisprudenza interpreta come non applicabili alle imprese in concessione traslativa e a tariffa remunerativa.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    ex multis Cass. 12/12/2019, n. 32633; Cass. 11/08/2020, n.16889; Cass. 14/10/2020, n.22156; Cass. 15/09/2021, n.24977; Cass. 22/10/2021, n.29504

    Consolidato orientamento secondo cui la riduzione del cuneo non si applica alle imprese che operano in regime concessorio e a tariffa remunerativa; pertanto è essenziale la qualificazione contrattuale (concessione vs appalto) e la verifica della remuneratività della tariffa.

  • Commissione Europea, Decisione C(2007) 4133

    C(2007) 4133 (12/09/2007)

    Richiamata nel contrasto sollevato dalla contribuente circa possibili profili di aiuto di Stato o svantaggio selettivo, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 358 del 24 settembre 2008

    Interpretazione amministrativa che esclude il beneficio all'intero comparto del trasporto pubblico locale; oggetto di contestazione ma non ritenuta, nel caso, sufficiente per decidere la questione senza l'analisi contrattuale richiesta.

Massime di principio

  • Per stabilire il diritto alla deduzione Irap (riduzione del cuneo fiscale) è imprescindibile qualificare il rapporto contrattuale fra ente pubblico e gestore: se si tratta di appalto di servizio il beneficio è generalmente riconosciuto, mentre se si tratta di concessione traslativa a tariffa remunerativa la deduzione è esclusa.
  • La nozione di 'tariffa remunerativa' impone un esame economico: la tariffa è remunerativa quando è idonea a coprire i costi di gestione e a generare profitto, e ciò va dimostrato tramite elementi probatori (clausole contrattuali, rendiconti economici, modalità di riscossione dei ricavi, trasferimento del rischio operativo).
  • Non è sufficiente una valutazione sommaria: il giudice di merito deve analizzare puntualmente le clausole contrattuali (pattuizioni sul corrispettivo, responsabilità dei rischi, destinazione dei proventi da biglietti) per qualificare il rapporto come concessione o appalto.
  • La trasformazione societaria (es. trasformazione in holding e delega dell'attività operativa a partecipate) può incidere sull'applicabilità dell'esclusione: se l'attività operativa è residuale o delegata, va valutato l'effettivo coinvolgimento dell'impresa nel servizio.
  • Onere della prova: la parte che invoca o contesta la deduzione deve fornire elementi rilevanti e documentali; tuttavia, la valutazione probatoria richiede che il giudice esamini le clausole contrattuali e i dati economici prodotti dalle parti prima di decidere.
  • In casi di conflitto interpretativo circa la compatibilità con norme UE o aiuti di Stato, la rimessione alla Corte di Giustizia è possibile solo se la questione è rilevante e non manifestamente infondata; in mancanza di tali presupposti la questione resta per il giudice nazionale.

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