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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14949/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso propone due motivi: 1) violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. per il rigetto della richiesta di continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento (detenzione in concorso di gr. 217,958 di eroina, con pena di anni 6 e euro 26.000) e un precedente fatto già giudicato dal Tribunale di Macerata (sent. 9/5/2014, parzialmente riformata, con pena complessiva anni 1, mesi 8 e euro 5.000): il ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente applicato l'art.81, comma 4 (aumento minimo di un terzo) nonostante l'accertamento della recidiva qualificata sia intervenuto in data successiva alla commissione del reato oggetto del presente procedimento. 2) violazione di legge e difetto di motivazione per aver fondato la responsabilità su intercettazioni telefoniche non sottoposte ad adeguato vaglio critico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il secondo motivo come manifestamente infondato: la valutazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità; il ricorrente non ha confutato specificamente il contenuto né la motivazione che riporta ampi stralci delle conversazioni. Il primo motivo è stato accolto: la Corte ha ritenuto che l'art.81, comma 4, non possa operare perché l'accertamento della recidiva qualificata relativo al precedente è avvenuto con sentenza definitiva successiva alla commissione del reato del 30/11/2009; pertanto il limite del comma quarto non si applica e resta quello del comma terzo. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla questione della continuazione e rinviata alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio sulla sussistenza della continuazione; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La Corte interpreta l'art.81 comma 4 nel senso che l'aumento minimo di un terzo per la continuazione è applicabile solo se la recidiva reiterata è stata accertata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati; se l'accertamento della recidiva è successivo non opera il comma 4 e resta il limite del comma 3.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 5

    La fattispecie contestata al precedente procedimento era stata riqualificata ai sensi del comma 5 dell'art.73, circostanza che ha inciso sulla determinazione della pena base per quel reato.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018 (Dal Pan)

    Richiamato come precedente per il principio secondo cui il limite minimo di aumento previsto dall'art.81, comma 4, si applica solo quando la recidiva reiterata è stata accertata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021 (Gregoli)

    Richiama il principio che l'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni telefoniche è riservata al giudice di merito e quindi sindacabile in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.

Massime di principio

  • Per applicare l'aumento minimo previsto dall'art.81, comma 4, è necessario che la recidiva reiterata sia stata accertata con sentenza definitiva anteriore alla data di commissione dei reati che si vogliono mettere in continuazione; il contrario esclude l'operatività del comma 4.
  • Se l'accertamento della recidiva qualificata è successivo alla commissione dei fatti, nella valutazione della continuazione si tiene conto soltanto del limite generale previsto dal comma 3 dell'art.81 (pena non superiore a quella che risulterebbe applicabile secondo le norme precedenti).
  • Le contestazioni sulle intercettazioni vanno specificate e confrontate con la motivazione del giudice di merito; in Cassazione una critica generica sulla "insufficienza" della prova basata su intercettazioni è normalmente inefficace.
  • In caso di errore di diritto riguardante la continuazione la Corte di Cassazione può annullare la sentenza e rinviare la questione limitatamente a quel profilo per un nuovo esame in sede di merito.
  • Chi richiede la continuazione deve dimostrare la sussistenza e l'ordine temporale delle sentenze pregresse rispetto alla commissione dei reati, perché l'ordine cronologico influisce direttamente sul trattamento sanzionatorio complessivo.

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