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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29944/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non risultava proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 15/12/2025. Dal testo emerge che i motivi erano cinque: i primi quattro contestavano il giudizio di responsabilità, il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., il diniego delle attenuanti generiche e l'aumento di pena per la recidiva; il quinto motivo deduceva la prescrizione del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi quattro motivi generici, in fatto e sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici o giuridici. Ha inoltre rilevato che la doglianza sulla recidiva non era stata specificamente proposta in appello. Quanto al quinto motivo, la Corte lo ha reputato manifestamente infondato, osservando che, dovendo correggere la motivazione della sentenza impugnata, la prescrizione non era ancora maturata perché, in presenza di recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, il termine massimo era di dieci anni e andava inoltre considerata la sospensione di 64 giorni dovuta all'emergenza pandemica e al rinvio d'ufficio del processo del 30/3/2020.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama il diniego della causa di non punibilità, ritenendo non fondato il motivo che la contestava e precisando che la censura era già stata esaminata e respinta in appello.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    La Corte afferma che l'aumento di pena per la recidiva, pari a due terzi, era stato applicato nel rispetto del limite previsto dalla norma.

  • art. 157 c.p.

    La Corte richiama, in sostanza, il regime della prescrizione, affermando che, in presenza della recidiva considerata, il termine massimo era di dieci anni e che, con la sospensione di 64 giorni, la prescrizione non era maturata alla data della sentenza impugnata.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende presuppone che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure generiche, meramente riproduttive di doglianze già esaminate dal giudice di merito e prive di specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
  • La doglianza sulla recidiva deve essere specificamente dedotta nei gradi di merito; se non è stata proposta in appello, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
  • La deduzione della prescrizione va verificata tenendo conto della disciplina applicabile al caso concreto, inclusa l'eventuale incidenza della recidiva sul termine massimo e delle sospensioni maturate; la prescrizione non può essere dichiarata se, al momento della decisione impugnata, il termine non era ancora decorso.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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