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Sentenza

Sentenza del 16/11/2023 n. 709 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova

DOGANE - importazione - Repubblica Popolare Cinese - dazi antidumping - classificazione della merce - contestazione - onere della prova - Dogana - incombenza - analisi documentale - insufficienza - verifica tecnica della merce - necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sulla classificazione doganale di due tipi di giunti in gomma rinforzati in metallo importati dalla Repubblica Popolare Cinese il 3 novembre 2021. Il ricorrente aveva classificato i prodotti sotto la voce NC 4009420090 (tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti di accessori) con dazio del 3%. L'Ufficio doganale ha ritenuto invece che si trattasse di accessori per tubi di ghisa/ferro/acciaio, riclassificandoli e applicando un dazio del 3,7% e un dazio antidumping definitivo del 57,8%, ai sensi del Regolamento di Esecuzione UE n. 1259/2019.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e gli atti impugnati sono stati annullati. La Corte ha ritenuto che l'onere della prova delle violazioni contestate grava sull'amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 5‑bis, d.lgs. n. 546/1992 e che la prova fornita dagli Uffici non era sufficiente: la semplice analisi documentale dei funzionari non basta per una riclassificazione così rilevante e sarebbe stata quantomeno necessaria la valutazione di un organo tecnico (anche mediante lo strumento facoltativo previsto dall'art. 61 TULD). La Corte ha inoltre ritenuto ammissibili e valutabili le ITV prodotte dal contribuente, anche se rilasciate successivamente, conformemente al principio affermato dalla CGUE. Per tali ragioni gli atti sono stati annullati e le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 5‑bis

    l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato

    L'onere della prova delle ragioni dell'accertamento grava sull'amministrazione; il giudice annulla l'atto se la prova è mancante, contraddittoria o insufficiente a dimostrare in modo circostanziato la pretesa impositiva e le sanzioni.

  • TULD, art. 61

    strumento di verifica tecnica (analisi/controllo da parte di organi tecnici) previsto dal Testo Unico delle Dogane

    L'attivazione dell'accertamento tecnico facoltativo avrebbe potuto fornire il supporto probatorio necessario alla Dogana per giustificare la riclassificazione; la semplice verifica documentale non è normalmente sufficiente per dirimere dubbi tecnici sulla natura del prodotto.

  • Regolamento di esecuzione UE 1259/2019

    istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della RPC e della Thailandia

    Il regolamento identifica una categoria di prodotti soggetta ad antidumping; per applicare tale misura occorre però dimostrare compiutamente che i prodotti importati rientrino effettivamente in quella categoria.

  • Corte di Giustizia UE, sent. 7 aprile 2011, C-153/10

    sull'ammissibilità delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) come mezzo di prova

    Una ITV può essere valutata come prova anche se prodotta da soggetti diversi dal titolare e anche se rilasciata successivamente; in assenza di una normativa comunitaria restrittiva, gli Stati membri possono ammettere i mezzi di prova previsti dai loro ordinamenti processuali.

Massime di principio

  • In tema di classificazione doganale contestata, l'onere di provare la correttezza dell'accertamento grava sull'amministrazione; senza prova circostanziata l'atto è annullabile.
  • La semplice verifica documentale da parte dei funzionari non è sufficiente quando la qualificazione merceologica presenta profili tecnici: è necessaria una valutazione tecnica specifica (organismo tecnico o perizia) o l'attivazione degli strumenti previsti dal TULD.
  • Le ITV (informazioni tariffarie vincolanti) possono essere valutate come prova anche se rilasciate successivamente all'atto impugnato e anche se valgono come elemento di prova prodotto da terzi.
  • L'applicazione di dazi antidumping richiede una solida istruttoria probatoria che colleghi inequivocabilmente il singolo prodotto alla categoria soggetta alla misura; senza ciò l'applicazione risulta insufficiente.
  • Nei casi complessi e tecnici il giudice può compensare le spese tra le parti quando le questioni presentano carattere particolare e non vi è manifesta temerarietà di una delle parti.

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