Sentenza del 16/11/2023 n. 888 - Corte di Giustizia UE
Articolo 110 TFUE - Imposizioni interne - Divieto di imposizioni discriminatorie - Tassa sui veicoli - Veicoli usati importati da altri Stati membri - Applicazione di aliquote di imposizione diverse a seconda della data d'immatricolazione di un veicolo in Portogallo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
NM ha impugnato un avviso di pagamento della tassa sui veicoli applicata al suo veicolo usato importato. Il veicolo era stato immatricolato per la prima volta in Germania nel 2018, quando la normativa portoghese consentiva l'applicazione di un'aliquota ridotta (25%) ai veicoli ibridi plug-in con autonomia elettrica minima di 25 km (Legge n.82-D/2014). Al momento dell'immissione in consumo in Portogallo (2021) la disciplina era stata modificata (Legge n.75-B/2020) rendendo più restrittivi i criteri per beneficiare della riduzione (es. autonomia minima 50 km e limiti di emissione). L'autorità portoghese ha calcolato la tassa con le norme in vigore al momento dell'immissione in consumo e ha applicato l'aliquota piena. NM ha sostenuto che tale trattamento gli impone un onere più gravoso rispetto a veicoli simili già presenti sul mercato interno che avevano beneficiato della riduzione al momento della prima immissione in consumo e il cui prezzo incorpora quindi una tassa residua inferiore, configurando una discriminazione vietata dall'art.110 TFUE.
La decisione
La Corte di Giustizia ha interpretato l'articolo 110 TFUE nel senso che esso osta a che, al momento dell'immissione in consumo in uno Stato membro di un veicolo immatricolato per la prima volta in un altro Stato membro, la tassa sia automaticamente calcolata secondo la normativa vigente a quella data se ciò comporta che l'importo riscosso sull'auto importata ecceda l'importo residuo della tassa già incorporato nel valore dei veicoli nazionali simili presenti sul mercato dei veicoli usati. La Corte ha quindi stabilito un principio di neutralità: lo Stato membro deve evitare che la nuova applicazione normativa determini, per i veicoli importati, un onere fiscale maggiore rispetto a quello effettivamente incorporato nel prezzo dei veicoli usati nazionali analoghi. Spetta al giudice nazionale verificare, in concreto, se l'importo riscossa eccede quel valore residuo; se sì, l'applicazione delle nuove norme nella forma descritta è incompatibile con l'art.110 TFUE. In sostanza la pronuncia favorisce la tutela del ricorrente e impone al giudice nazionale di accertare l'effetto discriminatorio/di distorsione sul mercato dei veicoli usati.
Norme richiamate
Articolo 110 TFUE
Protegge la concorrenza neutralizzando imposizioni interne che discriminano prodotti originari di altri Stati membri. La Corte interpreta l'art.110 come vietante misure fiscali che, anche se formalmente neutrali, fanno gravare sugli importati un onere superiore all'importo residuo incorporato nel prezzo dei prodotti nazionali simili, disincentivando l'importazione.
Código do Imposto sobre Veículos (Codice della tassa sui veicoli, Portogallo) - art.5, art.6, art.7, art.8, art.11
art.5 (fatto generatore e ammissione), art.6 (esigibilità e aliquota vigente al momento dell'immissione in consumo), art.7 (aliquote normali), art.8 (aliquote intermedie), art.11 (aliquote per veicoli usati e riduzioni - tabella D)
La normativa stabilisce che la tassa diventa esigibile all'immissione in consumo e che si applica l'aliquota vigente in quel momento. Tuttavia la Corte chiarisce che l'applicazione formale di tale principio non può produrre un risultato in contrasto con l'art.110 TFUE se l'importo riscossa eccede l'importo residuo incorporato nei veicoli usati simili sul mercato nazionale.
Legge n.82-D/2014 (Portogallo)
Versione del codice che prevedeva, per il periodo 2015-2020, criteri meno restrittivi (es. autonomia elettrica minima 25 km) per l'applicazione dell'aliquota ridotta del 25% ai veicoli ibridi plug-in. Tale versione poteva influenzare il valore residuo incorporato nei veicoli immessi in consumo in quel periodo.
Legge n.75-B/2020 (Portogallo)
Modifica intervenuta dal 1° gennaio 2021 che ha inasprito i criteri per beneficiare della riduzione (es. autonomia minima 50 km e limiti di emissione), con l'effetto che veicoli immessi in consumo dopo tale data potrebbero essere assoggettati all'aliquota piena.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia richiamata (es. Tatu C-402/09, Viamar C-402/14, X C-437/12, Commissione/Portogallo C-169/20)
Conferma i principi: tassa di immatricolazione è imposizione interna da valutare ai sensi dell'art.110; lo Stato membro non può strutturare imposte in modo da favorire i veicoli nazionali rispetto agli importati; la violazione si verifica se il tributo sugli importati risulta più gravoso rispetto al tributo residuo incorporato nei prodotti nazionali simili.
Massime di principio
- Il criterio temporale della 'aliquota vigente al momento dell'immissione in consumo' non è assoluto: se l'applicazione delle norme in vigore al momento dell'importazione produce un onere per l'auto importata superiore al valore residuo della tassa già incorporato nel prezzo dei veicoli usati nazionali simili, ciò può violare l'art.110 TFUE.
- Per valutare la compatibilità con l'art.110 TFUE il giudice nazionale deve confrontare l'importo effettivamente riscosso sul veicolo importato con l'importo residuo della tassa incorporato nei veicoli usati simili sul mercato interno (ossia il maggior valore economico già pagato dai veicoli immessi precedentemente).
- Gli Stati membri possono riformare le aliquote e i criteri fiscali, ma non con effetti che disincentivino l'importazione di beni concorrenti già presenti sul mercato interno (no a modifiche con effetto protettivo retroattivo).
- Se si è importatori/privati: verificare e documentare il valore commerciale dei veicoli simili sul mercato nazionale e l'ammontare residuo della tassa ivi incorporato; questo confronto è essenziale per una contestazione fondata ai sensi dell'art.110 TFUE.
- Se si è autorità fiscali: prima di applicare una nuova aliquota integrale ai veicoli usati importati, occorre valutare se ciò provochi un onere superiore a quello incorporato nei veicoli nazionali simili; in caso affermativo la misura rischia di essere incompatibile con il diritto dell'UE.
- Onere probatorio: spetta al giudice nazionale (e alle parti dinanzi a quel giudice) accertare in concreto l'esistenza di una sovrattassazione rispetto al valore residuo incorporato e l'effetto discriminatorio sul mercato dei veicoli usati.
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