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Sentenza

Sentenza del 16/11/2023 n. 892 - Corte di Giustizia UE

Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Direttiva 2003/96/CE - Articolo 7, paragrafi 2 e 3 - Aliquote d'imposta differenziate a seconda dell'uso commerciale o non commerciale del gasolio - Nozione di gasolio commerciale utilizzato come propellente - Gasolio utilizzato per il trasporto regolare di passeggeri.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Tüke Busz aveva chiesto il rimborso delle accise sul gasolio consumato non solo nei servizi ordinari di trasporto passeggeri, ma anche durante tragitti effettuati a fini di riparazione, manutenzione o rifornimento dei suoi autobus. L'autorità fiscale ha rifiutato il rimborso per tali tragitti, ritenendoli non riconducibili al "gasolio commerciale utilizzato come propellente" ai sensi dell'art. 7, par. 3, lett. b) della direttiva 2003/96/CE. La questione pregiudiziale posta al giudice nazionale chiedeva se la direttiva ostasse a tale interpretazione e prassi nazionale.

La decisione

La Corte di Giustizia ha interpretato l'art. 7, par. 3, lett. b) della direttiva 2003/96/CE in senso restrittivo: per rientrare nella nozione di "gasolio commerciale utilizzato come propellente" il carburante deve essere consumato da un veicolo delle categorie M2 o M3 e, soprattutto, deve essere utilizzato ai fini del trasporto di passeggeri. I tragitti effettuati esclusivamente per riparazione, manutenzione o rifornimento (viaggi "a vuoto" non destinati a imbarcare passeggeri) non rientrano in tale nozione e quindi non danno diritto al rimborso delle accise previsto per il gasolio commerciale. La Corte conferma inoltre che l'interpretazione restrittiva è coerente con gli obiettivi della direttiva (armonizzazione dei livelli minimi di imposizione, tutela dell'ambiente e prevenzione di distorsioni concorrenziali). Conseguentemente la prassi nazionale che nega il rimborso per tali tragitti è compatibile con il diritto dell'Unione; spetta al giudice nazionale applicare la risposta al caso concreto.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/96/CE

    articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4; considerando 3-6,12,19,20

    L'art. 7(3)(b) definisce 'gasolio commerciale utilizzato come propellente' in modo vincolante e doppio: occorre che il veicolo rientri nella categoria M2 o M3 e che il carburante sia impiegato ai fini del trasporto di passeggeri. L'art.7(2) permette distinzioni tra uso commerciale e non commerciale ma impone condizioni minime; l'art.7(4) è una deroga restrittiva. La Corte interpreta la nozione in senso restrittivo per rispettare i livelli minimi e gli obiettivi di politica ambientale e di mercato interno.

  • Direttiva 2007/46/CE (e regolamento 678/2011)

    allegato II, parte A, punto 1 (definizione categorie M2 e M3)

    La classificazione M2/M3 fornisce il criterio oggettivo della categoria veicolare. La Corte utilizza tale classificazione per applicare il requisito materiale della definizione di gasolio commerciale.

  • Regolamento (CE) n. 1370/2007

    articolo 2, lettera a) (definizione di trasporto pubblico di passeggeri)

    Aiuta a chiarire il concetto di 'trasporto pubblico/servizio di trasporto di passeggeri' rilevante per stabilire se l'utilizzo del carburante è ai fini del trasporto di passeggeri.

  • Legge ungherese sulle accise 2003 (CXXVII/2003) e modifiche

    definizione nazionale di "gasolio commerciale" (art. 7 punto 51 della versione citata)

    La definizione nazionale segue i criteri della direttiva ma la Corte impone che l'interpretazione nazionale non sia estensiva rispetto alla nozione comunitaria; pertanto la normativa ungherese non può estendere il rimborso a tragitti per manutenzione/rifornimento se la direttiva non lo prevede.

  • Legge ungherese sulle accise 2016 (LXVIII/2016)

    articoli 3(2)(21) e 113(3)-(5) (definizione gasolio commerciale e regole di rimborso)

    Le disposizioni nazionali che riconoscono il rimborso per il gasolio commerciale devono applicarsi in coerenza con la nozione comunitaria; la Corte conferma che i rimborsi possono essere limitati ai consumi direttamente connessi al trasporto di passeggeri.

  • Legge ungherese sui servizi di trasporto di passeggeri 2012 (XLI/2012)

    articolo 2, punti 29-30 (definizioni dei servizi di trasporto pubblico e servizi di trasporto di passeggeri)

    La nozione nazionale di servizio di trasporto di passeggeri aiuta il giudice nazionale a verificare se i tragitti contestati servono direttamente alla prestazione del servizio e quindi se il carburante è utilizzato ai fini del trasporto di passeggeri.

Massime di principio

  • Per qualificare il carburante come "gasolio commerciale utilizzato come propellente" occorrono due requisiti cumulativi: (a) il veicolo appartiene alla categoria M2 o M3; (b) il carburante è utilizzato ai fini del trasporto di passeggeri (cioè in viaggi direttamente finalizzati a imbarcare/trasportare passeggeri).
  • I tragitti "a vuoto" effettuati esclusivamente per riparazione, manutenzione o rifornimento non rientrano nella nozione comunitaria e quindi non danno diritto a rimborsi o aliquote ridotte previste per il gasolio commerciale destinato al trasporto passeggeri.
  • Le disposizioni nazionali che prevedono rimborsi o aliquote differenziate devono essere interpretate restrittivamente in linea con gli obiettivi della direttiva 2003/96/CE (tutela ambientale, armonizzazione dei livelli minimi di tassazione, prevenzione di distorsioni concorrenziali).
  • Fattispecie pratiche da considerare: sono esclusi i tragitti necessari solo per portare il veicolo in officina o alla stazione di rifornimento; sono invece ricompresi i tragitti direttamente collegati alla prestazione (es. tragitto dal deposito alla prima fermata con passeggeri e il ritorno dopo l'ultima discesa, se finalizzati al servizio).
  • Il giudice nazionale deve verificare i fatti concreti e il nesso funzionale tra il tragitto e la prestazione di trasporto: l'onere di prova e la qualificazione giuridica spettano al giudice nazionale, che dovrà applicare la lettura restrittiva indicata dalla Corte.

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