Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/11/2023 n. 953 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

Imposta di successione - Beni non compresi nell'attivo ereditario - Termini per l'accertamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la liquidazione dell'imposta di successione e l'irrogazione di sanzioni per omissione parziale di cespiti. L'Ufficio aveva ritenuto che il saldo del conto corrente dichiarato (EUR 2.221,98) fosse incompleto e che sul conto fossero confluiti, anche se in data successiva al decesso per ragioni contabili bancarie, i proventi derivanti dal riscatto/vendita di titoli intestati al defunto per complessivi maggiori importi (fino a EUR 153.785,88). Il ricorrente sosteneva che quei titoli erano stati alienati prima dell'apertura della successione e pertanto esclusi dall'asse ereditario ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b T.U. 346/90 e che, comunque, non potevano essere applicate sanzioni perché non era decorso il termine annuale per eventuali rettifiche della dichiarazione di successione.

La decisione

La Corte ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'Ufficio non abbia tassato i titoli in sé ma il ricavato della loro vendita, dado che tale somma è risultata confluita nel conto corrente intestato al de cuius (seppure per tempi tecnici successivamente al decesso). In mancanza di prova contraria circa la destinazione delle somme a soggetti diversi dagli eredi, i proventi devono essere ricompresi nell'attivo ereditario. Quanto alle sanzioni e ai termini per le rettifiche, la Corte ha richiamato che l'Amministrazione può procedere ai controlli e notificare l'atto entro il termine decadenziale di 3 anni dalla presentazione della dichiarazione di successione (art. 27, c.2 D.lgs. 346/90) e che la dichiarazione è emendabile fino alla notifica dell'atto impositivo; pertanto l'applicazione delle sanzioni è legittima. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite (liquidate in EUR 800,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • T.U. imposta di successione (D.lgs. 346/1990) - art. 12, comma 1, lett. b

    La norma esclude dall'asse ereditario, in linea generale, i titoli alienati prima dell'apertura della successione; la Corte però ha interpretato che, se il ricavato della vendita è confluito nel conto del defunto e non è provata una diversa destinazione a terzi, quel ricavo costituisce cespite dell'attivo ereditario e può quindi essere tassato.

  • D.lgs. 346/1990 - art. 27, comma 2

    Dal deposito della dichiarazione di successione decorre il termine decadenziale di 3 anni entro il quale l'Amministrazione può notificare la liquidazione: l'Ufficio può quindi compiere verifiche e notificare l'atto entro tale termine.

  • T.U. imposta di successione (D.lgs. 346/1990) - art. 31, commi 1 e 3

    Prevedono la possibilità di rettifica della dichiarazione entro 12 mesi; tuttavia la giurisprudenza e la Corte hanno precisato che la dichiarazione è emendabile fino alla notifica dell'atto impositivo e che l'Amministrazione non è obbligata ad attendere il decorso dell'anno prima di effettuare contestazioni e applicare sanzioni.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)

    Cassazione, n. 21196/2008; n. 4755/2008; n. 14088/2004; n. 20629/2009

    Consolidato orientamento che riconosce la possibilità di rettifica della dichiarazione di successione fino alla notifica dell'atto impositivo; la funzione della dichiarazione si esaurisce con la notificazione dell'avviso di liquidazione.

Massime di principio

  • I proventi derivanti dalla vendita o dal riscatto di titoli, anche se l'alienazione è avvenuta prima del de cuius, vanno considerati parte dell'attivo ereditario se le somme sono confluite nel patrimonio del defunto (es. conto corrente) e non vi è prova documentale di diversa destinazione a terzi.
  • Il mero fatto che gli accrediti avvengano dopo il decesso per ragioni contabili bancarie non esclude la loro tassabilità: rileva la sostanza economica e la documentazione che dimostri la titolarità e la destinazione delle somme.
  • L'onere probatorio grava sull'erede che pretende l'esclusione dal patrimonio ereditario: deve dimostrare la data certa dell'alienazione e l'effettiva destinazione dei proventi a soggetti diversi dagli eredi.
  • La dichiarazione di successione può essere rettificata, ma tale possibilità si estingue con la notifica dell'atto impositivo: per evitare sanzioni è opportuno correggere la dichiarazione prima che l'Ufficio emetta un avviso di liquidazione.
  • I termini per l'Amministrazione: l'Ufficio può notificare la liquidazione entro 3 anni dalla presentazione della dichiarazione di successione (art. 27, c.2 D.lgs. 346/90); pertanto non è vincolato a rimanere inerte fino al decorso del termine annuale per la rettifica.
  • In casi simili, raccogliere e conservare documentazione bancaria e di negoziazione (data di esecuzione della vendita, ricevute di accredito, disposizioni di pagamento a terzi) è essenziale per dimostrare la corretta esclusione dei proventi dall'asse ereditario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.