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Sentenza

Sentenza del 16/11/2023 n. 880 - Corte di Giustizia UE

Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Articoli 63 TFUE e 65 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Beneficio fiscale in materia di tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni in piccole imprese - Esclusione delle imprese stabilite in altri Stati membri - Nozione di pratica abusiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contenzioso verte sull'omessa applicazione, da parte dell'autorità tributaria portoghese, di un beneficio fiscale previsto dall'art. 43, par. 3, del codice IRS che considera al 50% le plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni in micro e piccole imprese non quotate. L'autorità ha escluso dall'agevolazione le cessioni di partecipazioni in società stabilite in altri Stati membri (qui: società francese), ritenendo il beneficio mirato a sostenere l'attività economica in Portogallo. Il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di giustizia se tale prassi sia compatibile con gli artt. 49 e 63 TFUE e come si applichi il principio del divieto di pratiche abusive nel caso in cui l'operazione sia sospettata di essere artificiosa (equivalente a distribuzione di dividendi).

La decisione

La Corte di giustizia ha ritenuto che l'art. 63 TFUE si opponga a una prassi fiscale nazionale che riservi il beneficio (riduzione al 50% delle plusvalenze da cessione di partecipazioni) esclusivamente alle cessioni di partecipazioni in società stabilite nello Stato membro, escludendo quelle in società stabilite in altri Stati membri. La Corte ha qualificato la misura come restrizione alla libera circolazione dei capitali, non giustificata da un motivo imperativo d'interesse generale né da una differenza oggettiva di situazioni, e ha escluso l'accoglimento della deroga ai sensi dell'art. 65 TFUE in assenza di prova di un nesso diretto e di compensazioni fiscali. Sulle questioni relative al principio generale di divieto di pratiche abusive la Corte ha dichiarato le questioni irricevibili per carenza di elementi fattuali e normativi nella domanda pregiudiziale, quindi non ha dato una risposta sostanziale sull'applicazione dell'antifrode nel caso concreto. In sintesi: la prassi nazionale discriminatoria è incompatibile col diritto dell'Unione; il giudice nazionale dovrà riesaminare il caso alla luce di tale principio e delle circostanze fattuali (inclusi aspetti di doppia imposizione e qualificazione fiscale), ma la Corte non ha deciso se l'operazione fosse abusiva.

Norme richiamate

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - articolo 63 TFUE

    L'art. 63 TFUE proibisce restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri; la Corte ha interpretato che osta a pratiche fiscali nazionali che riservano agevolazioni fiscali alle cessioni di partecipazioni solo se le società sono stabilite nello Stato membro, poiché tali pratiche dissuadono investimenti transfrontalieri.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - articolo 49 TFUE

    L'art. 49 TFUE (libertà di stabilimento) è pertinente ma, nella fattispecie, la normativa nazionale incideva prevalentemente sulla libera circolazione dei capitali; pertanto la Corte ha valutato la questione principalmente alla luce dell'art. 63 TFUE.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - articolo 65 TFUE

    L'art. 65 TFUE consente deroghe limitate per norme fiscali interne; la Corte ha ricordato che tale deroga va interpretata restrittivamente e non giustifica discriminazioni arbitrarie senza prova di nesso diretto o compensazione fiscale.

  • Codice portoghese dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Código IRS) - articolo 43, paragrafo 3

    "il saldo relativo alle operazioni ... riguardanti microimprese e piccole imprese ... se positivo, è considerato anch'esso al 50% del suo valore"

    La norma prevede una riduzione del 50% delle plusvalenze da cessioni di partecipazioni in micro/piccole imprese; la prassi amministrativa che limita l'applicazione della norma alle sole imprese stabilite in Portogallo è incompatibile con l'art. 63 TFUE secondo la Corte.

  • Codice IRS - articoli 10, 44, 48

    Disposizioni operative sulle plusvalenze, sul valore ricavato e sul valore di acquisto; la Corte ha richiamato tali norme per descrivere il regime interno oggetto della controversia, senza tuttavia reinterpretarne i singoli aspetti fiscali oltre alla questione di compatibilità con il diritto dell'Unione.

  • Decreto‑Lei n. 372/2007 - allegato, articolo 2

    Definisce microimprese e piccole imprese; la qualificazione trova applicazione nel codice IRS ma non giustifica, di per sé, una limitazione territoriale dell'agevolazione ai fini del rispetto del diritto dell'Unione.

  • Principio generale del divieto di pratiche abusive

    La Corte ha ritenuto la questione sull'applicazione di tale principio irricevibile nella richiesta presentata per carenza di elementi; non ha dunque fornito un'interpretazione sostanziale nel caso concreto, ma ha indicato che domande future devono contenere un quadro fattuale e normativo completo.

Massime di principio

  • Una norma fiscale che riserva un'agevolazione alle cessioni di partecipazioni solo se le società sono stabilite nello Stato membro può costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) e quindi essere incompatibile con il diritto dell'Unione.
  • Per giustificare una differenza di trattamento basata sul luogo di stabilimento occorre dimostrare che le situazioni non sono oggettivamente comparabili o che esiste un motivo imperativo di interesse generale: obiettivi puramente economici non sono sufficienti.
  • La deroga prevista dall'art. 65 TFUE è interpretata restrittivamente: lo Stato membro che invoca la coerenza del regime fiscale deve provare un nesso diretto e proporzionato tra la differenziazione e la compensazione fiscale invocata.
  • In casi sospetti di operazioni potenzialmente 'artificiose' (es. cessione che equivale a distribuzione di dividendi), le autorità nazionali devono fornire elementi fattuali e giuridici completi perché i giudici nazionali possano sollevare questioni pregiudiziali sulla rilevanza del principio anti‑abuso; la Corte esaminerà l'antifrode solo se la domanda è sufficientemente dettagliata.
  • Il giudice nazionale ha il compito di valutare i fatti, considerare eventuali convenzioni contro la doppia imposizione e la disciplina sui dividendi esteri, e verificare se la transazione sia genuina o artificiosa prima di rifiutare l'applicazione di un beneficio fiscale fondato sul diritto dell'Unione.
  • Per chi pianifica operazioni transfrontaliere: non basare la scelta esclusivamente su vantaggi fiscali nazionali limitati alle imprese domestiche; in caso di contestazione le autorità devono poter dimostrare l'assenza di reali effetti economici o la sussistenza di artificiosità.

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