Sentenza del 15/11/2023 n. 31730 - Corte di Cassazione
Sovvenzioni in agricoltura - Politica agricola comune - Riduzione lineare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola impugnava il recupero mediante compensazione di parte degli aiuti comunitari percepiti per il 2015-2016, sostenendo che il ricalcolo e il recupero erano la conseguenza di un errore di calcolo di Agea e che, secondo l'art. 7, par. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, le somme non potevano essere recuperate quando l'errore era commesso dall'autorità e non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario in buona fede. La ricorrente contestava inoltre la qualificazione dell'operazione come "riduzione lineare" e allegava circolari e mail di Agea a sostegno della tesi dell'errore amministrativo.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso della società e dichiarato assorbito il ricorso incidentale della Regione. La Corte ha stabilito (i) che le controversie relative alla revoca/recupero dei contributi agricoli quando la normativa non riconosce margini discrezionali all'amministrazione spettano al giudice ordinario; (ii) che la "riduzione lineare" prevista dal Reg. (UE) n. 1307/2013 è distinta dalla rettifica per errore di calcolo: la prima è un obbligo dello Stato membro per rispettare i massimali e può essere applicata anche ex post, dopo il pagamento; (iii) che la regola di non recupero prevista dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 809/2014 (errore dell'autorità non ragionevolmente scoperto dal beneficiario) non si applica alle riduzioni lineari; (iv) che la qualificazione concreta (se si tratta di riduzione lineare o di errore) è questione di fatto devoluta al giudice del merito e la sua valutazione è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 1307/2013
art. 7 par. 3; artt. 30, 31
Stabilisce il regime dei pagamenti diretti e impone che l'importo totale non superi il massimale annuo; se tale massimale è superato lo Stato membro deve praticare una riduzione percentuale lineare degli importi (salvo alcune eccezioni). La riduzione lineare è un obbligo dello Stato membro, non un esercizio discrezionale, e può tradursi in revoca/recupero anche dopo il pagamento.
Regolamento (UE) n. 809/2014
art. 7 (par. 3) e art. 23
Disciplina il recupero dei pagamenti indebitamente effettuati per errore. L'art. 7 prevede che il contributo non sia recuperato se il pagamento è stato effettuato per errore dell'autorità competente e l'errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario. La Corte ha precisato che questa norma si applica al recupero per errore amministrativo e non alle riduzioni lineari ordinarie imposte dal Reg. 1307/2013.
Regolamento (UE) n. 1306/2013
Contiene disposizioni sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC; tra l'altro fissa i termini entro i quali gli organismi pagatori regionali devono eseguire i pagamenti (1 dicembre - 30 giugno dell'anno successivo). Questa tempistica giustifica che la riduzione lineare possa intervenire dopo l'esecuzione dei pagamenti da parte degli organismi regionali.
Regolamento (UE) n. 228/2013 e Regolamento (UE) n. 229/2013
Norme che disciplinano categorie di pagamenti escluse dall'effetto della riduzione lineare prevista da 1307/2013 (citate come eccezioni alla riduzione).
D.M. Politiche Agricole 18 novembre 2014, n. 6513
Normativa nazionale di attuazione richiamata nel procedimento amministrativo e giurisprudenziale; utilizzata dalla ricorrente per sostenere la tesi dell'errore di calcolo, ma non muta la ricostruzione autonoma della Corte sulla natura della riduzione lineare.
Massime di principio
- La giurisdizione sulle controversie relative alla revoca/recupero di contributi pubblici agricoli è del giudice ordinario quando la normativa vincola l'amministrazione a verificare solo il presupposto legale senza margine discrezionale.
- Occorre distinguere nettamente tra 'recupero per errore amministrativo' (Reg. 809/2014 art. 7) e 'riduzione lineare' (Reg. 1307/2013): la prima riguarda pagamenti indebitamente effettuati per errore e può essere esclusa se l'errore non era ragionevolmente scoperto dal beneficiario; la seconda è un obbligo volto a rispettare il plafond UE e non è coperta dall'eccezione di non recuperabilità per errore.
- La qualificazione fattuale (se il recupero deriva da un errore o da una riduzione lineare) spetta al giudice del merito e la sua valutazione è in linea di principio insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- La riduzione lineare può essere eseguita anche dopo l'effettivo pagamento da parte dell'organismo pagatore regionale e il recupero può avvenire mediante gli strumenti consentiti dall'ordinamento (es. compensazione).
- La buona fede del beneficiario e la non conoscibilità di un errore non impediscono automaticamente il recupero quando l'operazione è qualificata come riduzione lineare obbligatoria a livello statale.
- Per contestare la legittimità della riduzione lineare o delle modalità di ricalcolo è rilevante rivolgersi alle autorità competenti (es. Agea) e, comunque, il giudizio sulla correttezza dell'operazione richiede prova e valutazione documentale; non basta l'indicazione generica di 'errore p.a.' nel registro informatico.
- In caso di dispute simili, occorre puntare a dimostrare in concreto (documenti, tempistiche, atti amministrativi specifici) l'esistenza di un errore qualificabile ai sensi del Reg. 809/2014 piuttosto che sostenere astrattamente la sola buona fede.
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