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Ordinanza

Ordinanza n. 2974/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 07692/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione III, di reiezione del ricorso contro gli atti amministrativi che avevano autorizzato una variante non sostanziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e operatore autorizzato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. La controversia riguarda la contestazione degli atti amministrativi autorizzativi di una variante non sostanziale relativa a un impianto di produzione di biometano, ritenuta dai ricorrenti connessa a immissioni odorigene. In sede cautelare, gli appellanti sostengono implicitamente l'illegittimità degli atti e la loro lesività per effetto degli odori provenienti dall'impianto. Il Consiglio di Stato ha rilevato che, allo stato degli atti e con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, non è stata fornita prova del nesso causale tra le immissioni odorigene e gli atti amministrativi impugnati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris perché non è stata dimostrata la riconducibilità delle immissioni odorigene agli atti che hanno autorizzato la variante non sostanziale. La pronuncia non esclude la necessità di ulteriori accertamenti nella fase di merito e mantiene fermi gli obblighi delle autorità locali competenti di svolgere le verifiche istruttorie necessarie sull'entità e sull'origine degli odori, anche verificando l'ipotesi prospettata dalla società autorizzata, secondo cui gli odori sarebbero derivati dalle operazioni di collaudo parziale della vasca di stoccaggio della sansa, utilizzata nel processo di digestione anaerobica. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione dell'esigenza di accertamento e dell'assenza di soccombenza sostanziale.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare in appello; l'istanza è stata respinta per l'assenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione della sentenza appellata può essere negata quando, anche sulla base di un esame sommario, non sia dimostrato il nesso causale tra la lesione lamentata e gli atti amministrativi impugnati.
  • La mancanza del fumus boni iuris giustifica il rigetto dell'istanza cautelare, salva la possibilità di ulteriori approfondimenti nella fase di merito.
  • Quando siano denunciate immissioni odorigene connesse a un impianto autorizzato, le autorità locali competenti devono svolgere le verifiche istruttorie necessarie ad accertarne entità e origine, anche esaminando le spiegazioni tecniche prospettate dall'operatore.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelare
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoPrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

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