Cassazione Penale, Ordinanza n. 27001/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il merito della responsabilità resta fermo, poiché la censura tendeva a una rivalutazione del materiale probatorio e la doglianza sulla prescrizione è stata ritenuta manifestamente infondata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse di un imputato, censurava la sentenza della Corte d'appello di Salerno sotto due profili: da un lato contestava l'affermazione di responsabilità, chiedendo una diversa lettura delle prove e una rivalutazione del compendio probatorio; dall'altro deduceva l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. La Corte di cassazione rileva che la prima doglianza è diretta a ottenere una nuova valutazione di merito delle fonti di prova, preclusa in sede di legittimità, ed è in parte meramente riproduttiva di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. Quanto alla prescrizione, la Corte la reputa manifestamente infondata perché il difensore aveva aderito all'astensione dalle udienze e, inoltre, il rinvio di una precedente udienza era stato richiesto dallo stesso difensore, che aveva fatto propria la sollecitazione del giudice; la memoria successiva si limitava a riproporre le medesime contestazioni.
Norme richiamate
La decisione sulla dedotta estinzione del reato per prescrizione viene negata sulla base della non maturazione del relativo termine, in ragione degli effetti del rinvio e dell'adesione all'astensione difensiva; non emerge un richiamo testuale esplicito alla norma, ma il tema dell'estinzione del reato è affrontato in questo quadro.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o per riproporre censure di merito già disattese dal giudice territoriale.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di alternativa lettura del compendio istruttorio già apprezzato dal giudice di merito.
- È inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre doglianze già esaminate e disattese con motivazione giuridicamente corretta dal giudice territoriale, senza evidenziare reali vizi di legittimità.
- La deduzione della prescrizione va scrutinata considerando anche gli effetti processuali di rinvii richiesti dalla difesa o determinati da iniziative difensive, che possono incidere sul decorso del termine.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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