Cassazione Penale, Ordinanza n. 25404/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorso riguarda una decisione del tribunale di sorveglianza che, in relazione alla pena residua per il reato di rifiuto di accertamento del tasso alcolemico, ha negato l'affidamento in prova al servizio sociale ma ha ammesso il condannato alla detenzione domiciliare. Con l'unico motivo, il ricorrente ha censurato il giudizio prognostico sfavorevole formulato dal giudice specializzato sul rischio di reiterazione dei reati, deducendo una motivazione assertiva e il mancato apprezzamento di elementi favorevoli, in particolare lo svolgimento di volontariato presso la Croce Rossa e la richiesta di messa alla prova in altro procedimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la valutazione del tribunale di sorveglianza fosse adeguata e non manifestamente illogica, poiché fondata sull'attuale stadio dell'iter trattamentale e sulla considerazione che l'affidamento in prova fosse ancora prematuro. Ha richiamato il principio della discrezionalità del giudice di sorveglianza nella concessione delle misure alternative e quello della gradualità del percorso di reinserimento sociale, osservando che la motivazione impugnata si collocava coerentemente in tale logica. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È evocato indirettamente il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione, la cui concessione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza.
È richiamata la detenzione domiciliare come misura alternativa concessa nel caso concreto, in contrapposizione al diniego dell'affidamento in prova.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per colpa nell'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza, che deve verificare in concreto la meritevolezza del condannato e l'idoneità della misura a favorirne il reinserimento sociale, senza automatismi.
- Nel giudizio sull'affidamento in prova il giudice può e deve valorizzare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del condannato, ma non è vincolato alle valutazioni provenienti dagli organi di osservazione.
- La mancata valorizzazione di elementi positivi allegati dalla difesa non integra di per sé vizio di legittimità se la motivazione del diniego dà conto, in modo sintetico ma adeguato, della persistenza di una pericolosità residua o della prematurità del beneficio richiesto.
- È legittima una progressione graduale dei benefici penitenziari, poiché la gradualità del trattamento risponde alle esigenze rieducative e al razionale apprezzamento del percorso di reinserimento sociale del condannato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare, in modo non decisivo, una valutazione di merito del giudice di sorveglianza sorretta da motivazione non illogica; in tale caso seguono le conseguenze economiche previste per l'impugnazione irrituale.
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