Cassazione Civile, Ordinanza n. 25866/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalle parti e con adesione del Procuratore Generale, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese, in quanto la rinuncia è stata accettata dalle parti.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un'opposizione di terzo proposta avverso un lodo arbitrale da due società immobiliari. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione. Le due società hanno quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello. Nel corso del giudizio di legittimità è tuttavia intervenuta rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritta e accettata dalle parti, con adesione del Procuratore Generale. Il testo non espone i motivi sostanziali del ricorso per cassazione, limitandosi a riferire la fase processuale e l'intervenuta rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se validamente proposta, consente l'estinzione del giudizio di cassazione.
In caso di adesione alla rinuncia, la Corte non emette pronuncia sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia ritualmente sottoscritta e accettata dalle controparti, determina l'estinzione del giudizio.
- L'adesione delle parti alla rinuncia impedisce la pronuncia sulle spese processuali.
- In presenza di rinuncia accettata e adesione del pubblico ministero, la Corte si limita a dichiarare l'estinzione senza esaminare il merito del ricorso.
Come è indicizzato
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