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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09566/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna pronunciata all'udienza del 7 luglio 2025 in procedimento cartolare con riserva di novanta giorni per il deposito della motivazione. Dal testo emerge che la questione esaminata dalla Corte di cassazione riguarda esclusivamente la tempestività dell'impugnazione: la motivazione è stata depositata il 15 settembre 2025; il termine ordinario di 45 giorni per ricorrere sarebbe spirato il 19 novembre 2025; anche ipotizzando l'applicazione dell'aumento di 15 giorni previsto per l'imputato giudicato in assenza, il termine sarebbe scaduto il 4 dicembre 2025. Il ricorso è invece stato depositato in cancelleria il 20 dicembre 2025. La Corte affronta incidentalmente la questione dell'operatività dell'aumento di termine ex art. 585, comma 1-bis, c.p.p. nel caso di giudizio di appello camerale non partecipato, richiamando un precedente che esclude tale beneficio se non sia stata presentata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto che l'impugnazione fosse stata proposta oltre il termine di legge sia calcolando il termine ordinario di quaranta-cinque giorni dalla scadenza del termine di deposito della motivazione, sia ipotizzando in via favorevole l'ulteriore termine di quindici giorni. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 544, comma 3, c.p.p.

    Nel procedimento cartolare la Corte d'appello aveva riservato novanta giorni per il deposito della motivazione; la decorrenza dei termini di impugnazione è stata collegata alla scadenza di tale termine.

  • art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il termine per proporre ricorso per cassazione è stato individuato in quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione.

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    L'aumento di quindici giorni per l'imputato giudicato in assenza è stato considerato non applicabile, secondo l'orientamento richiamato, nel giudizio di appello trattato in camera di consiglio non partecipata quando non sia stata presentata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p.

  • art. 598-bis, comma 2, c.p.p.

    La tempestiva istanza di partecipazione al giudizio camerale è indicata come condizione rilevante per poter invocare il beneficio del termine aumentato di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. nel giudizio di appello non partecipato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha applicato la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di impugnazioni, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla scadenza del termine assegnato per il deposito della motivazione quando la sentenza sia stata pronunciata con riserva di deposito ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p.
  • L'aumento di quindici giorni previsto per l'imputato giudicato in assenza non opera automaticamente nel giudizio di appello celebrato con rito camerale non partecipato, se l'imputato non abbia presentato tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p.
  • La tardività dell'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da profili di colpa del ricorrente, è dovuta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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