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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18004/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per una violazione del codice della strada, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio motivazionale. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato i gesti dell'imputato, scambiandoli per indicazioni agli automobilisti per il parcheggio, mentre si sarebbe trattato di una mera richiesta di elemosina; inoltre, veniva richiamato un precedente di assoluzione in un altro procedimento per un fatto analogo. Il ricorso contestava quindi la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova effettuata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo dedotto fosse, da un lato, sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello senza una critica analitica della motivazione impugnata; dall'altro, manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza di merito risultava esistente, lineare, coerente e correttamente basata sugli elementi probatori. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 7 comma 15-bis cod. strada

    Norma incriminatrice richiamata come titolo di responsabilità per la condotta contestata, oggetto del controllo di legittimità solo quanto alla tenuta della motivazione sulla sua applicazione al fatto concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non ravvisabile nel caso di specie.

  • Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584

    Richiamata sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, per affermare che il ricorso deve contenere una critica specifica e puntuale della motivazione impugnata.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822

    Richiamata in tema di motivi d'appello, per ribadire un principio estensibile anche al ricorso per cassazione: necessità di specificità, completezza e correlazione con la motivazione della decisione impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una critica analitica della motivazione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere l'enunciazione puntuale delle ragioni di diritto e il correlato confronto con la motivazione della sentenza, non essendo sufficiente la mera contrapposizione di una diversa lettura del fatto.
  • La deduzione di vizi motivazionali è inammissibile quando la motivazione della sentenza impugnata sia effettivamente presente, coerente e logicamente lineare, con adeguata disamina degli elementi probatori.
  • Un precedente assolutorio relativo ad altro procedimento e a un fatto solo analogamente descritto non è vincolante nel diverso giudizio di legittimità, se il fatto storico accertato nel processo impugnato risulta diversamente ricostruito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della prova

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